Italian tax court declares process extinguished due to failure to request tax treatment within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested the specific tax treatment defined in the 2018 decree by the December 31, 2020 deadline. Juris Immobiliare & Servizi S.r.l. challenged a regional commission decision regarding tax benefits, but the court found no valid request for the special procedure was filed in time. Consequently, the process terminated automatically, and the costs of the extinguished proceedings remain with the party that advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes if the parties fail to request the tax treatment within the statutory deadline, and costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 24596/2015 R.G. proposto da Juris Immobiliare & Servizi S.r.l., rappresentata e difeso dagli Avv. Stefania Baranca e Maria Elena Loreti, con domicilio eletto in Roma, via Antonio Gramsci n. 36, presso lo studio di quest'ultima; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona dei Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia Sezione staccata di Brescia n. 1321/67/2015, pronunciata con riferimento all'atto n. 08330490981/36.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. cív; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 3o/9/2a 2. e— Il Preside2,te DEPOSITATO IN CANC EWA /— -- oggi,