Cassation court dismisses appeal as tax dispute extinguished by statutory time limit under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax dispute extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and the Revenue Agency failed to file the necessary request under Article 6, Paragraph 13 of D.L. 119/2018 to continue proceedings. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 D.L. 119/2018; Art. 391, para. 3 c.p.c.: The tax dispute process extinguishes automatically if parties do not request a hearing extension within the statutory deadline, terminating the litigation and assigning costs to the prepaying party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
TO sul ricorso iscritto al n. 13841/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Spirito Antonio, rappresentato e difeso dagli Avv. Paolo Pautriè, Lorenzo Imperato, Raffaella Enrietti e Claudio Lucisano, con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio n. 91, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 151/01/2013, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn.
R28010200277/2009 - R28010200278/2009 ed agli atti nn. 11020090064826811 - 110200984233176000 - 2009/A13018. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 3 1/5-120 22 Il Presidente :.:..NCELLIERE