Italian tax court declares tax dispute extinguished due to failure to request special simplified procedure within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested the special simplified procedure defined in the 2018 decree by the December 31, 2020 deadline. The Revenue Agency sued Mini Sardegna S.r.l. regarding a tax assessment, but the taxpayer failed to file the necessary request for the expedited process. Consequently, the court ruled that the procedural time limit had expired, resulting in the automatic termination of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: If parties fail to request the special simplified procedure within the statutory deadline, the process extinguishes automatically, with costs borne by the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23989/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Mini Sardegna S.r.l., in liquidazione, rappresentata e difesa dagli Avv. Italo Doglio e Michele "C) 1\() Doglio, con domicilio eletto in Roma, via Luciani, n. 1, presso lo studio dell'Avv. Daniele Manca Bitti; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna n. 77/01/2016, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. RL3030200179/2009.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma Il Presi ente - ) IL C: l'.-;CELLIERE ESPERT