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Decreto — n. 18742/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares tax dispute process extinguished due to failure to request settlement within deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 18742/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a settlement hearing by December 31, 2020. The case involved the Italian Revenue Agency challenging a regional tax commission decision regarding specific tax assessments. The court ruled that the statutory deadline for requesting a settlement hearing had passed without action, legally terminating the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished if parties fail to request a settlement hearing within the prescribed deadline, with procedural costs remaining with the party who advanced them.

Parole chiave

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tax dispute extinguishment settlement hearing deadline Italian Revenue Agency procedural termination tax litigation costs sospensione della riscossione fiscale differimento dell'imposizione continuazione dell'esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

CRETO sul ricorso iscritto al n. 7814/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Amodio Sebastiana, rappresentata e difesa dall'Avv. Ruggero Gibilisco, con domicilio eletto in Siracusa, viale Tunisi n. 53, presso lo studio del suddetto professionista; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia Sezione staccata di Siracusa n. 2529/16/2014, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn.

RJY01T200872 - R3Y03T200871. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma / 3415- 2 02 2. Il Presi nte - IL CANCELLIERE ESPE