Cassation court orders file acquisition due to missing postal receipt for appeal notification validity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal by ordering the acquisition of the appellate file to verify the validity of the postal notification. The appellant argued that the appeal lacked a valid postal receipt, while the opposing party produced only an internal document without official acceptance seals. The court could not rule on the procedural defect without examining the original file, thus suspending the decision and remanding the case for further proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, c. 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.; When a cassation appeal relies on the validity of a postal notification, the Court must acquire the original file to verify the absence of the required postal receipt.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA k.)7,-t- r CAA sul ricorso iscritto al n. 1994/2015 R.G. proposto da Di Grado Concetta, con domicilio eletto in Roma, Via Arno n. 38, presso lo studio dell'avvocato Gianluca Moncada, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Lo Giudice; - ricorrente - 1 contro Comune di Canicattì; - intimato - avverso la sentenza n. 230/01/13, depositata il 17 ottobre 2013, della Commissione tributaria regionale della Sicilia; udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2022, dal Consigliere dott. Liberato Paolitto; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Anna Maria Soldi, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
Considerato che: 1. - con sentenza n. 230/01/13, depositata il 17 ottobre 2013, la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha accolto l'appello principale del Comune di Canicattì, ed ha rigettato quello spiegato in via incidentale da Di Grado Concetta, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che, per suo conto, aveva accolto l'impugnazione di un avviso di accertamento emesso in relazione alla Tarsu dovuta dalla contribuente per gli anni dal 2002 al 2004. 1.1 - A fondamento del decisum, il giudice del gravame ha rilevato che: - premesso che la fattispecie controversa esponeva la «violazione da parte della Di Grado dell'obbligo di denuncia della proprietà immobiliare tassabile» (d.lgs. n. 507 del 1993, art. 70), l'avviso di accertamento, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, risultava correttamente motivato «in quanto strettamente riferito alle risultanze catastali ed alle misurazioni del bene intestato all'appellata e sul quale grava l'obbligazione TARSU per gli anni in contestazione.»; - inconcludente rimaneva, peraltro, la dedotta difformità (per incompletezza di contenuto) tra gli atti (effettivamente) notificati alla contribuente e quelli prodotti in giudizio dell'Ente locale, posto che, per un verso, «i primi Giudici avrebbero ben potuto deliberare già sulla scorta della documentazione agli atti avendo anche la Di Grado prodotto in prime cure l'atto di addebito per violazione dell'obbligo della denuncia.» e, per il restante, che detto addebito «per omessa dichiarazione» avrebbe imposto alla contribuente di offrire al giudizio «copia della propria dichiarazione TARSU» e, ad ogni modo, di riscontrare i «dati in suo possesso ... ribaltando in capo al contraddittore l'onere di provare la supposta infedeltà della dichi razione»; a - del pari destituita di fondamento rimaneva l'accezione di inammissibilità sollevata dall'appellante incidentale in ordine alla costituzione del Comune di Canicattì nel primo grado di giudizio, posto che, tenuto conto della stessa giurisprudenza costituzionale, doveva ritenersi ammissibile il deposito delle controdeduzioni a mezzo del servizio postale, e non risultando, peraltro, detta modalità di costituzione espressamente sanzionata dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 23. 2. - Di Grado Concetta ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di otto motivi, ed ha depositato memoria.
Il Comune di Canicattì non ha svolto attività difensiva. Fissato all'udienza pubblica del 26 aprile 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in I. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, c. 1, conv. in I. 25 febbraio 2022, n. 15, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale. Rilevato che: 1. - col primo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 22 e 53, deducendo, in sintesi, che l'atto di appello era stato notificato a mezzo del servizio postale senza produzione in giudizio della ricevuta di spedizione, prescritta dall'art. 22, c. 1, cit., ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, essendosi controparte limitata a produrre (col deposito dell'atto di appello) una distinta che, di formazione unilaterale, costituiva mero atto interno, oltretutto privo del sigillo dell'Ufficio postale di accettazione e della stessa data di effettiva spedizione della raccomandata postale; - l'esame, e la definizione, di detto motivo di ricorso rende indispensabile l'acquisizione del fascicolo di ufficio relativo al processo definito con la gravata sentenza, fascicolo non rinvenibile in atti.
P.Q.M.
La Corte, ordina l'acquisizione del fascicolo di ufficio relativo al processo definito in grado di appello dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n. 230/01/13, depositata il 17 ottobre 2013, e rinvia il processo a nuovo ruolo; manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 aprile 2022. Il preside dott.t DEPOSITATO