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Decreto — n. 18738/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as extinguished by statutory time limit; no request for hearing made by either party.

Numero d'incarto Decreto — n. 18738/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax appeal process extinguished because neither party requested a hearing before the statutory deadline expired. The appellant argued for a simplified settlement procedure, but the court found no formal request for hearing was filed by either side. Consequently, the proceedings terminated automatically under the specific time limit provisions of the 2018 tax reform decree.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 23/10/2018 n. 119; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax appeal process is extinguished by the expiration of the deadline if no request for hearing is filed, with costs remaining on the party who advanced them.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal extinction statutory time limit request for hearing simplified procedure costs allocation tax reform 2018 procedural termination imposta sul capitale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 8, 9, 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10916/2018 R.G. proposto da Costruzioni Immobiliari 2010 S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giampiero Tasco e Giorgio Pozzi, con domicilio eletto in Roma, via Antonio Gramsci, n. 54, presso lo Studio Legale Tributario Tasco & Associati; contro Roma Capitale, in persona della Sindaca in carica pro-tempore Avv. Virginia Raggi, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Rossi, con domicilio eletto in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21, presso gli Uffici dell'Avvocatura Capitolina; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 6151/2/17, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 662089326.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma IL CANCELLIERE ESPERTO