Italian tax court process extinguished due to failure to request settlement hearing by deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a settlement hearing before the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and the Revenue Agency failed to file the necessary request under Article 6 of the 2018 Decree, preventing the court from scheduling an audience. Consequently, the proceedings terminated automatically, and the costs of the extinguished process remain with the party that advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes by lapse of time if parties fail to request a settlement hearing within the statutory period, terminating the litigation without a substantive judgment on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ETO sul ricorso iscritto al n. 7834/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Baruzzo Sandro, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gianluca Calzavara e Simone Ciccotti, con domicilio eletto in Roma, via Lucrezio Caro, n. 62, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 1452/30/15, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T6301TL01591, T6301TL01592 e T6301TL01626.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma IL CANCELLIERE ESPE