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Decreto — n. 18730/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares process extinguished due to missed deadline for simplified tax definition request.

Numero d'incarto Decreto — n. 18730/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax dispute process extinguished because neither party filed the required request for simplified tax definition by December 31, 2020. The taxpayer and the Revenue Agency argued over the procedural timeline for the simplified procedure under the 2018 tax law. The court ruled that the expiration of the statutory deadline automatically terminated the proceedings, leaving any advanced costs to the party who incurred them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished by the expiration of the deadline for filing the request for simplified tax definition, unless the parties request a hearing to be fixed.

Parole chiave

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tax procedure extinction simplified tax definition statutory deadline expiration Revenue Agency dispute procedural termination procedura giudiziaria tributaria inoltro della dichiarazione fiscale accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
T9M030200450 t Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 12214/2015 R.G. proposto da ; Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro New Majestic Spa, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Centore Paolo e d'Ayala Valva Francesco, con domicilio eletto in Roma, viale dei Parioli, n. 43, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia sez. staccata di Brescia n. 5764/65/14, 0(9 -'L pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T9M030200450 t Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del dl. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma2 L. CANC