Tax dispute dismissed as process extinguished due to failure to request settlement within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax dispute extinguished because neither party requested the settlement procedure within the statutory deadline. The taxpayer and the Revenue Agency failed to file the necessary request by December 31, 2020, despite the availability of the simplified procedure under the 2018 tax reform. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.L. n. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax dispute process extinguishes automatically if the parties fail to request the settlement procedure within the prescribed deadline, terminating the litigation without a substantive judgment on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 27365/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona de Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Sacchetti Nello Srl In Liquidazione e Concordato Preventivo rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fanti Fabrizio e Alberici Fabio con domicilio eletto in Roma, via delle Fornaci, n. 38, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regior aie dell'Emilia-Romagna n. 1251/7/17, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. THF03C202789/13, THF03C202791/13, THF03C202794/13 e THF03C202795/13 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'ari. 6 del d.L 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n, 119 del 2018 (tale ron potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente 3' la declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n, 119 del 2C18, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 202(), fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo coruna dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. f , del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 1,9 r2z t 2.(312- I es