Italian tax court process extinguished due to missed deadline for simplified settlement under 2018 decree.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party filed a settlement request by the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and the tax agency failed to utilize the simplified settlement procedure mandated by Article 6 of the 2018 Decree-Law No. 119. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; If parties fail to request simplified settlement within the statutory deadline, the tax litigation process extinguishes automatically, and the costs remain the responsibility of the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 15988/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Tavola Spa, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Camosci e Francesco Falcitelli, con domicilio eletto in Roma, via Gian Giacomo Porro 8, presso il loro studio denominato CGP Studio Legale e Tributario; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 7066/06/14, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn.
T9B07B004836/2011 e T9B12300051/2012. Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato 'che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano, a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma sidente IL CANCELLIERE ESPERTO