Italian tax court declares process extinguished due to failure to request settlement within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax dispute extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure by the statutory deadline of December 31, 2020. The Regional Tax Commission had previously rejected the taxpayer's request for simplified definition, and the tax authority argued the process should have terminated automatically. The court ruled that without an explicit request for settlement within the specified period, the procedural timeline expired, terminating the case and leaving costs on the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes by lapse of time if parties fail to request the simplified settlement procedure within the prescribed deadline, unless they subsequently request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ETO sul ricorso iscritto al n. 9032/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Prometeo S.a.s. di Maggio Giorgio &C., Maggio Giovanni, Maniscalco Antonina, Maggio Francesca e Maggio Giorgio, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Di Prima, con domicilio eletto in Sciacca (AG) , Piazza Girolamo Lombardo, n. 5, presso lo studio "Di Prima Valenti Avvocati s.t.p."; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 4316/12/2017, \ pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn.
TY502T602060/2011 - TY501T602365/2012 u0 - TY501T602580/2011 - TY502T602227/2012 - TY501T602364/2012 - TY501T602366/2011 7Y501T602582/2011 - TY501T602367/2012 - 7Y501T602579/2011. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma? ' IL CANCELLIERE ESPERTO