Tax court process extinguished by expiration of deadline under Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested the hearing within the statutory deadline set by Article 6, paragraph 13 of D.L. 119/2018. The taxpayer and the tax agency failed to file the necessary request before December 31, 2020, leading to the automatic termination of the case. Consequently, the court dismissed the appeal as the procedural timeline had expired without intervention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 of D.L. 119/2018; The tax proceeding is extinguished if the parties do not request the hearing within the prescribed term, with costs borne by the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso al n. 6218/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Centro Ippico di Misinto Associazione Sportiva Dilettantistica, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Tumminelli e dall'avv. Domenico Angelini, con domicilio eletto in Roma, via Gavinana, Q)(I n. 4, presso lo studio del predetto ultimo legale; 1/31/ avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 3744/32/2015, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T9K040702316/2011.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Patita: rimatati* la atti diffouniti no« ottavi. M hesidette DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma ent