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Decreto — n. 18721/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares process extinguished due to failure to request simplified settlement by deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 18721/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure by the statutory deadline of December 31, 2020. The taxpayer and the tax agency failed to file the necessary request under Article 6, Paragraph 13 of Legislative Decree 119/2018, and no objection to the definition was raised. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, para. 13 d.l. 119/2018; Art. 391, para. 3 c.p.c.: If parties fail to request the simplified settlement procedure within the prescribed term, the process extinguishes automatically, and the costs remain the responsibility of the party who advanced them.

Parole chiave

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tax litigation extinction simplified settlement procedure statutory deadline failure costs allocation rule Legislative Decree 119/2018 imprese di costruzione contenzioso tributario sussidio per la costruzione

Disposizioni normative citate

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Art. 6, para. 13 of Legislative Decree 23 October 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, para. 3 of the Code of Civil Procedure
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 8337/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Impresa di Costruzioni Corrente G & C S.n.c., Corrente Giuseppe e Calianno Michele (in proprio e quali soci), Avv. Calianno Brunella e Arch. Calianno Raffaele (questi ultimi quali eredi del sig. Calianno Michele, rappresentati e difesi dall'Avv. Quercia Luigi, con domicilio eletto in Roma, V.le del Vignola, n. 5, presso lo studio dell'Avv.

Livia Ranuzzi; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia Sezione staccata di Taranto n. 2103/29/2015, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. TVP020401430- TVP010401436- TVP010401440. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 2 4--c) I •ozz. LL CANCELLIERE ESPERTO sidente