Italian tax court declares process extinguished due to failure to request settlement within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure by the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously rejected the taxpayer's request for settlement, but the statutory time limit for initiating the formal settlement process had passed without action. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes by lapse of time if parties fail to request the simplified settlement procedure within the statutory deadline, terminating the litigation automatically.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 27638/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Cardi Renato, rappresentato e difeso dagli Avv. Carlo Cortinovis e Paolo Ricciardi, con domicilio eletto in Roma, via Antonio Bertoloni, n. 19, presso lo studio dell'Avv. Federica Menici; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 5984/35/2016, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn.
T9B01LP01011/2012 - T9B01LP01012/2012 - T9B01LP01013/2012 - T9B01LP05719/2011, all'atto di contestazione T9BCOLP00542/2012 ed alle discendenti cartelle di pagamento nn. 06820120171539725 - 06820120228558732. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma2 IL CANCELLIERE ESPERTO Dott.ssa El