Cassation court remands tax appeal case to new panel due to changed circumstances and absent judges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal against the Regional Tax Commission's decision, ordering a remand to a new panel. The Regional Commission had partially upheld the taxpayer's appeal regarding cost allocation and sanctions while rejecting the tax authority's incidental appeal. The court decided to remand the case because the original panel's composition had changed, necessitating a new session.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; When a cassation case is suspended under the new role procedure and the original judges cease their functions, the case must be remanded to a new panel rather than reconvened with the same judges.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso ricorso iscritto al n. 17216/2012 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - - controricorrente incidentale - contro Il Terreno s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Monti Parioli n. 48, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Marini, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv.
Loris Tosi giusta procura speciale a margine del ricorso; - con troricorrente - - ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 01/30/12, depositata il 10/01/2012. Cons. est. G.M. Nonno Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 29 settembre 2021 dal Cons. Giacomo Maria Nonno. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito l'avv. Pierluigi Muccari in sostituzione dell'avv. Giuseppe Marini per la controricorrente.
RILEVATO CHE 1. con sentenza n. 01/30/12 del 10/01/2012, la Commissione tributaria regionale del Veneto (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l'appello principale proposto da n Terreno s.r.l. e respingeva l'appello incidentale proposto dalla Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 114/06/10 della Commissione tributaria provinciale di Vicenza (di seguito CTP), che aveva, a sua volta, accolto parzialmente l'impugnazione della società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento relativo ad IRES, IRAP e IVA per l'anno 2005; 1.1. come si evince dalla sentenza della CTR:
a) l'avviso di accertamento riguardava la corretta applicazione dell'istituto cd. del pro rata e la valutazione di inerenza di alcuni costi;
b) la CTP accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla contribuente limitatamente alle sanzioni;
c) avverso la sentenza della CTP, Il Terreno s.r.l. proponeva appello principale e l'Agenzia delle entrate proponeva appello incidentale;
2. avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
3. Il Terreno s.r.l. resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale fondato su cinque motivi;
4. all'udienza pubblica del 14/05/2019 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo in ragione della richiesta della società contribuente di 2 Cons. est. G.M. Nonno avvalersi della sospensione prevista dall'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella I. 17 dicembre 2018, n. 136. CONSIDERATO CHE 1. a seguito della camera di consiglio del 29/09/2021 sono emersi elementi che consigliano di rivedere la decisione assunta;
2. non si può procedere a riconvocazione del collegio in ragione della cessazione dalle funzioni dei consiglieri Rosaria Maria Castorina e Grazia Corradini;
3. la causa va, pertanto, rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Il Presidente DEPOSITAr0 IN CANCELLERIA (Ernestino Luigi Bruschetta) ,ì1 BtU 2022