Italian Court dismisses tax agency appeal, upholding exemption for judicial divorce property division judgments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed the Revenue Agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision to grant a tax exemption. The taxpayers argued that a 2013 judgment dividing marital assets was exempt under Article 19 of Law No. 74/1987 because it was consequential to a prior 1998 separation judgment. The court rejected the agency's claim, affirming that judicial property division following divorce or separation qualifies for the tax benefit regardless of whether it was reached via agreement or litigation. Consequently, the exemption was upheld, and the appeal was rejected.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 19 della l. n. 74 del 1987; The tax exemption for acts consequential to divorce or separation applies to judicial judgments dividing marital property, even when such division is determined through litigation rather than mutual agreement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5825/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore centrale p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Centrale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; – ricorrente – contro BUONO ANTONIO e CURTO MARIA DOLORES – intimati – avverso la sentenza della Commissione Regionale Tributaria della Campania n. 5926/19 depositata il 5 luglio 2019. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 maggio 2022 dal Consigliere Stefania Billi F i r m a t o D a :
D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 5825/2020 Numero sezionale 1706/2022 Numero di raccolta generale 18556/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 RITENUTO CHE - l’Agenzia delle Entrate propone un motivo di impugnazione avverso la sentenza in epigrafe indicata che, confermando la pronuncia di primo grado, ha accolto il ricorso presentato dagli odierni intimati avverso il diniego di rimborso relativo all’imposta di registro per atti giudiziari dell’anno 2013; - l’imposta pretesa e anche pagata era stata applicata sulla sentenza del Tribunale di Avellino n. 2190 del 2013, con cui erano stati assegnati in parti uguali agli intimati beni che erano oggetto di una comunione legale, sciolta con una sentenza parziale (n. 451 del 1998 del medesimo Tribunale) che aveva disposto la separazione coniugale tra gli stessi; - gli intimati, originari ricorrenti, avevano invocato l’esenzione dall’imposta in questione, in quanto avente ad oggetto una sentenza conseguenziale alla prima, ai sensi dell’art. 19 della l. 6 marzo 1987, n. 74; - la CTR ha fondato la decisione sulle seguenti ragioni: la sentenza del 2013 è conseguenziale a quella del 1998 e rispetta i criteri adottati dalla Corte Costituzionale n. 154 del 1999 adottati per la definizione del concetto di conseguenzialità; la sentenza del 2013 ha, infatti, assegnato a ciascuno degli ex coniugi la titolarità dominicale esclusiva di beni originariamente comuni, dando attuazione allo scioglimento della comunione patrimoniale pronunciato con la sentenza del 1998; - i controricorrenti non si sono costituiti, pur avendo ricevuto regolare comunicazione.
CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 19 della l. n. 74 del 1987, contestando sostanzialmente F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 5825/2020 Numero sezionale 1706/2022 Numero di raccolta generale 18556/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 l’interpretazione che la CTR impugnata ha dato dell’ultima disposizione citata, in particolar modo circa il rapporto di conseguenzialità tra la sentenza del 2013 e quella del 1998.
2. Il motivo è infondato. Ritiene il Collegio del tutto condivisibile l’orientamento di legittimità secondo cui, in tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, in esito ai procedimenti di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, beneficia del regime di esenzione previsto dall'art. 19, l. n. 74 del 1987 anche la sentenza di divisione giudiziale della comunione legale dei coniugi, conseguente al mancato raggiungimento di accordi. La ratio dell'agevolazione tributaria risiede, infatti, nella volontà di favorire le famiglie già indebolite dalla crisi coniugale che addivengono alla complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali dipendenti dalla lite divorzile, né lo scioglimento della comunione insieme ai trasferimenti (mobiliari o immobiliari) costituiscono indice di capacità contributiva (Sez. 5, n. 3074/2021, Rv. 660469 - 01).
Si tratta di un orientamento consolidato, in quanto già in precedenza è stato affermato che, l'agevolazione di cui all'art. 19 della l. n. 74 del 1987, nel testo conseguente alla declaratoria di incostituzionalità (Corte cost., sentenza n. 154 del 1999), spetta per gli atti esecutivi degli accordi intervenuti tra i coniugi in esito alla separazione personale o allo scioglimento del matrimonio, atteso il carattere di "negoziazione globale" attribuito alla liquidazione del rapporto coniugale per il tramite di contratti tipici in funzione di definizione non contenziosa, i quali, nell'ambito della nuova cornice normativa (da ultimo culminata nella disciplina di cui agli artt. 6 e 12 del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. nella l. n. 162 del 2014), F i r m a t o D a :
D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 5825/2020 Numero sezionale 1706/2022 Numero di raccolta generale 18556/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 rinvengono il loro fondamento nella centralità del consenso dei coniugi (Cass., Sez. 5, n. 2111/2016, Rv. 639235 - 01).
Nel caso in esame la CTR ha affermato che con la sentenza n. 2190 del 2013 il tribunale ha assegnato a ciascuno degli ex coniugi la titolarità dominicale esclusiva di beni già comuni e di fatto ha dato attuazione allo scioglimento della comunione disposto con la prima sentenza n. 451 del 1998. Non essendoci alcuna contestazione su tale aspetto, ne consegue l’applicabilità dell’esenzione per cui è causa al caso di specie.
3. Segue il rigetto del ricorso. Nulla a provvedere sulle spese stante la mancata costituzione dei controricorrenti rimasti intimati.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 12 maggio 2022 Il presidente Oronzo De Masi F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S