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Ordinanza — n. 18551/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal on litigation costs, ordering payment despite absent parties due to procedural logic.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18551/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's claim that litigation costs should not be awarded due to the absence of the losing parties. While the lower court refused costs because the opposing entities did not appear, the Supreme Court ruled that the principle of avoiding process damage to the right party overrides this procedural gap. Consequently, the Court accepted the appeal, set aside the lower judgment, and ordered the absent parties to pay the litigation expenses directly.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.; Art. 91, 92 c.p.c.: When a party wins a case but the losing parties are absent, the Court of Cassation may decide the merits regarding litigation costs to prevent the right from being harmed by procedural defects, rather than remanding the case.

Parole chiave

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litigation costs allocation absent parties procedure Cassation merits decision principle of process economy taxpayer litigation expenses procedural logic violation costs of second instance spese del veicolo a motore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.
Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
la violazione dell’art. 92 cod.proc.civ., non ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti della compensazione delle spese di lite.
Art. 96 c.p.c.
Art. 111 Cost.
art. 91 cod.proc.civ
art. 92 cod.proc.civ
la violazione dell’art. 92 cod.proc.civ., non ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti della compensazione delle spese di lite.
art. 96 cod.proc.civ
art. 111 Cost
art. 384 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. L., n. 14199 del 24/05/2021
Sez. U, n. ord., n. 25041 del 16/09/2021
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4877/2019 R.G. proposto da: MARTINELLI MARIO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati CINTI GIUSEPPE (CNTGPP62T29H501A), STRAMACCIONI STEFANO (STRSFN81L04H501G), DE CARLO PAOLO (DCRPLA76M16H501J) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, REGIONE LAZIO DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE DIREZIONE BILANCIO RAGIONERIA FINANZA E TRIBUTI -intimati- F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 4877/2019 avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA Numero sezionale 1970/2022Numero di raccolta generale 18551/2022n. 5152/2018 depositata il 18/07/2018, Data pubblicazione 08/06/2022 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI.

Rilevato che:

1. Mario Martinelli ha impugnato la cartella di pagamento per tassa automobilistica anno 2008.

2. Il ricorso è stato rigettato in primo grado, ma accolto, all’esito dell’appello, in considerazione dell’avvenuto annullamento dell’avviso di accertamento per la medesima automobile relativamente al biennio 2008/2009 (sentenza della Commissione provinciale tributaria di Roma, n. 10202/22 del 12 maggio 2014).

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente limitatamente alla mancata condanna alla rifusione delle spese di lite delle parti soccombenti (“per la mancata costituzione delle parti appellate non vi è pronuncia sulle spese”).

4. Le parti intimate Regione Lazio ed Ader non si sono costituite.

5. All’adunanza camerale del 25 maggio 2022 la causa è stata decisa. Considerato che:

1. Il contribuente ha dedotto, ex art.360, co.1^, n. 4 cod.proc.civ.:

1) la violazione dell’art. 91 cod.proc.civ., in quanto le spese non sono state riconosciute a favore della parte vittoriosa in considerazione della mancata costituzione delle parti soccombenti e, quindi, con una motivazione illogica, che tradisce la ratio legis, diretta ad evitare che la necessità del processo si traduca in un danno per chi ha ragione;

2) la violazione dell’art. 92 cod.proc.civ., non ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti della compensazione delle spese di lite. Nel ricorso si è, inoltre, chiesta F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 4877/2019 la condanna dell’Agenzia delle Entrate Riscossione e della Regione Numero sezionale 1970/2022Numero di raccolta generale 18551/2022 Lazio ai sensi dell’art. 96 cod.proc.civ., avendo la Regione inviato Data pubblicazione 08/06/2022 all’Agenzia il ruolo relativo all’inesistente debito tributario successivamente all’intervenuto annullamento con sentenza dell’avviso di accertamento, ed avendo l’Agenzia delle Entrate notificato la cartella in data 13 marzo 2015; si è inoltre invocata l’applicazione del d.m. n. 55 del 2014, con conseguente liquidazione dei compensi in conformità ai parametri e soprattutto al decoro professionale.

2. Il primo ed il secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente. Come noto, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo risultante all’esito delle novelle del 2012 e 2015, applicabile ratione temporis, nel processo tributario, da un lato, le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate e, dall’altro lato, si applicano i commi primo e terzo dell’art. 96 cod.proc.civ.. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le "gravi ed eccezionali ragioni", indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile "ratione temporis", non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Sez. 6 - 5, ord. n. 11222 del 31/05/2016, Rv. 639957 - 01).

3. A nessuna delle suddette ipotesi si fa riferimento nell'impugnata sentenza, in quanto la Commissione Tributaria Regionale si è limitata ad affermare che <<per la mancata costituzione delle parti appellate non vi è pronuncia sulle spese>>, senza indicare perché tale circostanza integrasse quella <<grave ed eccezionale ragione>> che oggi la legge richiede per derogare al principio generale della soccombenza. Peraltro, come è stato già F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 - F i r m a t o D a :

P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 4877/2019 Numero sezionale 1970/2022 chiarito, per la configurabilità delle gravi ed eccezionali ragioni che Numero di raccolta generale 18551/2022Data pubblicazione 08/06/2022 giustificano la compensazione delle spese di lite non è sufficiente la mancata opposizione alla domanda da parte del resistente o, come nel caso all'esame, la contumacia, permanendo comunque la sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (cfr.

Cass. nn. 23632/2013, 901/2012).

4. La mancata specifica motivazione in ordine alle gravi ed eccezionali ragioni che consentono la compensazione comporta, dunque, un vizio di violazione di legge al quale consegue la cassazione della decisione impugnata. Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con liquidazione delle spese per il secondo grado del giudizio come in dispositivo, applicandosi, in relazione al valore della controversia (pari ad euro 264,79), compreso nello scaglione tra Euro 0,01 ed Euro 1.100,00, i parametri per tre fasi (fase di studio, fase introduttiva del giudizio e fase decisionale), secondo la disciplina del d.m. n. 55/2014 e ss. mod.

Difatti, come si è già ritenuto, qualora sia impugnata per cassazione la compensazione delle spese compiuta dal giudice di merito, e non siano necessari accertamenti di fatto, alla luce del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost., che impone di non trasferire una causa dall'uno all'altro giudice quando il giudice rinviante potrebbe da sé svolgere le attività richieste al giudice cui la causa è rinviata, è consentito alla Corte decidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c., liquidando le spese non solo del giudizio di legittimità, ma anche dei gradi di merito, in quanto sarebbe del tutto illogico imporre il giudizio di rinvio, al solo fine di provvedere ad una liquidazione che, in quanto ancorata a parametri di legge, ben può essere direttamente compiuta dal giudice di legittimità (Sez.

L., n. 14199 del 24/05/2021, Rv. 661300 – 01). F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 4877/2019 5. La domanda ex art. 96 cod.proc.civ., proposta con il ricorso, Numero sezionale 1970/2022Numero di raccolta generale 18551/2022 è inammissibile, in quanto avrebbe dovuto essere proposta nel Data pubblicazione 08/06/2022 giudizio di merito, riferendosi alla condotta delle contro-parti in tale fase processuale, ed è, inoltre, infondata, non ravvisandosi il presupposto della resistenza con mala fede o colpa grave.

Difatti, l'accertamento della responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale (Sez. U, n. ord., n. 25041 del 16/09/2021, Rv. 662248 - 02).

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo

P.Q.M.

La Corte - accoglie il ricorso; - cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, condanna le intimate, in solido tra loro, al pagamento sia delle spese del secondo grado del giudizio, che liquida in euro 450,00, cui vanno aggiunti euro 100,00 per esborsi, sia delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 400,00 cui vanno aggiunti euro 200,00 per esborsi; il tutto oltre rimborso forfettario ed accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi con modalità da remoto il 25 maggio 2022. Il Presidente Giacomo Maria Stalla F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E