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Ordinanza — n. 18549/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses cassation appeal via expedited settlement due to loss of subject matter interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18549/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the tax dispute extinguished because the parties successfully utilized an expedited settlement procedure. The taxpayer requested the termination of proceedings, which was granted after the opposing party failed to contest the request by the statutory deadline. Consequently, the court ruled that no further judicial decision was necessary, leading to the dismissal of the cassation appeal.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. 23 ottobre 2018 n. 119; Art. 6, commi 1, 6, 10 e 13 della legge 17 dicembre 2018 n. 136: The court extinguishes the proceeding for cessation of the subject matter of the dispute when a party requests an expedited settlement and the other party fails to contest it within the prescribed time limits.

Parole chiave

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expedited settlement procedure cessation of subject matter tax dispute termination loss of interest in litigation Cassazione ordinanza condono delle spese procedurali prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria ripetibili

Disposizioni normative citate

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Art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, in l. 17 dicembre 2018 n. 136
CONSIDERATO CHE: Premesso di aver presentato domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, commi 1, 6, 10 e 13 della legge 17 dicembre 2018 n. 136
CONSIDERATO CHE: Premesso di aver presentato domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 6 del d.l.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 721
Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 721).
Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733
Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733).
Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420
"doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2060/2019 R.G. proposto da: RIMA FLUID SPA, elettivamente domiciliata in ROMA. VIA A. FARNESE 7, presso lo studio dell’avvocato BERLIRI CLAUDIO (BRLCLD36L18H501J), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato COGLIATI DEZZA ALESSANDRO (CGLLSN47D19H501M), -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE TARANTO -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. TARANTO n. 1872/2018 depositata il 08/06/2018, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI.

F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 2060/2019 Numero sezionale 1969/2022 Numero di raccolta generale 18549/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 RILEVATO CHE:

1. LA Rima Fluid s.p.a. ha impugnato l’atto impositivo avente ad oggetto il recupero di un credito di imposta ritenuto indebitamente utilizzato in compensazione.

2. La Commissione tributaria provinciale di Roma ha accolto il ricorso.

3. La Commissione tributaria regionale, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato legittimo il recupero del credito di imposta limitatamente all’anno 2002.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuente.

5. All’adunanza camerale del 25 maggio 2022 la causa è stata decisa. CONSIDERATO CHE: Premesso di aver presentato domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, in l. 17 dicembre 2018 n. 136, la contribuente ha chiesto - previa sospensione fino al 31 dicembre 2020 - di dichiarare l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere. L’istanza è stata dalla parte reiterata con memoria per la camera di consiglio. RITENUTO CHE: Sulla scorta della documentazione prodotta si rileva la sussistenza dei requisiti previsti per la definizione agevolata della controversia dall'art. 6, commi 1, 6, 10 e 13 del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, in l. 17 dicembre 2018 n. 136.

Difatti, dopo la presentazione dell'istanza di definizione agevolata, la causa è stata sospesa fino al 31 dicembre 2020; l'istanza di definizione agevolata non è stata respinta entro il 31 luglio 2020 e la parte interessata non ha presentato l'istanza di trattazione della causa entro il 31 dicembre 2020. Pertanto, non resta che dichiarare l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito (tra le tante:

Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 721). F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 2060/2019 Numero sezionale 1969/2022 Numero di raccolta generale 18549/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 Le spese giudiziali restano a carico della parte che le ha anticipate (tra le tante:

Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733). In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420).

P.Q.M.

La Corte: dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi con modalità da remoto del 25 maggio 2022. Il Presidente Giacomo Maria Stalla F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e