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Ordinanza — n. 18522/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes regional tax commission sentence for lack of reasoning on notification ritual validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18522/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the taxpayer's appeal against the Lazio Regional Tax Commission's decision, quashing the lower court's judgment. The taxpayer argued that the tax notices were invalid due to missing identification numbers linking them to specific tax bills and a lack of procedural reasoning. The court found that the regional commission failed to address these specific factual disputes regarding the link between the delivery notices and the tax bills, violating the duty to provide reasoned decisions.

Regesto Legislator

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Art. 26 comma 1 DPR 602/1973; Art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.: The tax commission must explicitly verify the link between delivery notices and tax bills; failure to address a decisive contested fact constitutes a relative lack of reasoning requiring cassation.

Parole chiave

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tax notification ritual lack of reasoning delivery notice identification tax bill linkage relative lack of reasoning procedural validity tax collection authority opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 26 comma 1 DPR 602/1973
la violazione dell’art. 26 del d.P.R.
Art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.
art. 112 cod.proc.civ
la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., mancando qualsivoglia valutazione delle contestazioni formulate dall’appellata nelle memorie depositate;

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6 - 3, n. 23902 del 11/10/2017
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16129/2017 R.G. proposto da: CHERUBINI ORIETTA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE PARIOLI, 44, presso lo studio dell’avvocato PACE ALESSANDRO (PCALSN73B21H501G) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PURI VALERIO -ricorrente- contro REGIONE LAZIO, EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 8603/2016 depositata il 16/12/2016, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI. F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 16129/2017 Numero sezionale 1967/2022 Numero di raccolta generale 18522/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 Rilevato che:

1. Orietta Cherubini ha impugnato sette cartelle di pagamento per tasse automobilistiche, eccependo l’omessa notifica, la carenza di motivazione e l’intervenuta prescrizione del credito della Regione Lazio.

2. Il ricorso è stato accolto in primo grado, ma rigettato, all’esito dell’appello, dalla Commissione tributaria regionale del Lazio.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, formulando quattro motivi. Risulta depositata una memoria difensiva, con cui la ricorrente ha prodotto altra sentenza di questa Corte in causa analoga tra le stesse parti.

4. All’adunanza camerale del 25 maggio 2022 la causa è stata decisa. Considerato che:

1. La contribuente ha dedotto:

1) la violazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, risultando chiaramente da tale disposizione che la notificazione a mezzo posta delle cartelle di pagamento può essere eseguita solo dai soggetti abilitati e non direttamente dall’agente della riscossione;

2) la violazione degli artt. 115, 116 e 2697 cod.civ. e l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, in quanto, come risultante dalla documentazione, riprodotta nel ricorso, e come ritenuto dal giudice di primo grado, solo due avvisi di ricevimento riportano il numero delle cartelle esattoriali asseritamente notificate, non potendo, invece, gli altri essere ricondotti alle cartelle esattoriali in esame, a cui non risultano in alcun modo collegate, ed, inoltre, non essendovi la prova del perfezionamento e della ritualità delle notifiche, in assenza degli adempimenti prescritti in caso di irreperibilità;

3) la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., mancando qualsivoglia valutazione delle contestazioni formulate dall’appellata nelle memorie depositate;

4) la nullità della sentenza per carenza di motivazione in ordine alla ritenuta ritualità delle notifiche, nonostante le puntuali e specifiche contestazioni formulate relativamente alla non riferibilità degli avvisi prodotti da controparte alle cartelle impugnate ed alla mancata prova del rituale perfezionamento della notifica. F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 16129/2017 Numero sezionale 1967/2022 Numero di raccolta generale 18522/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 2. La prima censura, avente ad oggetto la violazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, è infondata, in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati: in tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione (tra le tante, Sez. 5, sent., n. 6395 del 19/03/2014, Rv. 630819 – 01; più recentemente Sez. 5, n. 27561 del 30/10/2018, Rv. 651066 - 01).

Il ricorso richiama sul punto giurisprudenza di merito, senza confrontarsi con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità.

3. Risultano, al contrario, fondati gli altri motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto la sentenza impugnata non si è minimamente soffermata sulla ulteriore allegazione difensiva della ricorrente relativa non alla ritualità della notificazione, ma alla riferibilità della documentazione prodotta a dimostrazione delle notifiche alle cartelle di pagamento impugnate e, dunque, su un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, in quanto la ricorrente sin dal primo grado ha contestato il collegamento esistente, riconoscendone la sussistenza solo per due cartelle.

In proposito dalla sentenza di primo grado risulta che “le F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 16129/2017 Numero sezionale 1967/2022 Numero di raccolta generale 18522/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 cartoline depositate…non recano alcun riferimento alle cartelle oggetto di notifica”.

Tuttavia, nonostante tale accertamento del giudice di primo grado, la sentenza della Commissione tributaria regionale non contiene alcun passaggio motivazionale su tale aspetto di fatto. In proposito va ribadito che, in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa (Sez. 6 - 3, n. 23902 del 11/10/2017).

In definitiva, pur non essendo necessaria la produzione in giudizio delle cartelle di pagamento, la relata di notifica e/o l’avviso di ricevimento devono recare il numero identificativo della cartella, circostanza che non è stata, invece, oggetto di verifica da parte della Commissione regionale. In particolare, la Commissione tributaria regionale non ha valutato se quanto riportato in tali documenti potesse indurre al necessario giudizio di riferibilità degli stessi alle cartelle esattoriali in oggetto, sebbene la ricorrente avesse specificamente sollevato tale doglianza.

Si tratta indubbiamente di un fatto «decisivo» ed allo stesso tempo di un fatto all'evidenza "controverso", sicché la sentenza impugnata presenta il denunziato vizio motivazionale «relativo»; qui rilevante ex art.360, co. 1^ n.5, cod.proc.civ. .

4. In conclusione, rigettato il primo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata in accoglimento dei motivi restanti, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, che regolerà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte: - accoglie il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, respinto il primo; - cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione. F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 16129/2017 Numero sezionale 1967/2022 Numero di raccolta generale 18522/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi con modalità da remoto in data 25 maggio 2022. Il Presidente Giacomo Maria Stalla F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 - F i r m a t o D a :

P U R P O N A T A L I A E m e s s o