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Ordinanza — n. 18309/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses VAT assessment due to lack of proper party participation in proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18309/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's decision regarding a VAT assessment against a company for unreported income. The company argued that advance payments and deposits should not have been taxed in 2004, but the lower court failed to include the individual partners in the proceedings. The court ruled that the entire trial was null because the necessary co-litigants were never summoned, violating procedural requirements for joint liability.

Regesto Legislator

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Art. 14 d.lgs. n. 546/1992; Art. 111 Cost.: The entire tax proceeding is null if the court fails to summon all necessary co-litigants, such as partners in a partnership, violating the principle of contradictory debate.

Parole chiave

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tax procedure nullity missing party participation joint liability partners VAT assessment annulment contradictory debate requirement computo del reddito operazioni imponibili imposta sugli utili immobiliari

Disposizioni normative citate

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Art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992
546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art.
Art. 111 Cost.
art. 111 Cost

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 14815 del 04/06/2008
Cass. n. 11459 del 2009
14815 del 04/06/2008; conformi Cass. n. 11459 del 2009; Cass.
Cass. n. 13073 del 2012
11459 del 2009; Cass. n. 13073 del 2012; Cass.
Cass. n. 1047 del 2013
13073 del 2012; Cass. n. 1047 del 2013, n.
Cass. n. 21340 del 2015
111 Cost., di evitare decisioni irragionevolmente contrastanti» (Cass. n. 21340 del 2015;
Cass. n. 26071 del 2015
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Testo completo

to la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 24959/2014 R.G. proposto da AL.CA. Costruzione Sas di Fontanella Giuseppe, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Emma Cersosimo, presso la quale è domiciliata in Roma Viale G. Mazzini n. 13, giusta procura speciale in calce al ricorso; – ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 289/01/14, depositata il 25 febbraio 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 maggio 2022 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli. RILEVATO CHE AL.CA. Costruzione Sas di Fontanella Giuseppe impugnava l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate per Iva e Irap per il F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a :

F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 24959/2014 Numero sezionale 1786/2022 Numero di raccolta generale 18309/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 2004, con cui l’Ufficio contestava l’omessa contabilizzazione di ricavi non fatturati e, quindi, il maggior reddito in relazione alle operazioni immobiliari poste in essere dalla società, deducendo, quanto alle somme pagate in conto prezzo o a titolo di caparra, la violazione del principio di competenza ai fini delle imposte dirette, essendo le cessioni avvenute successivamente al 2004, mentre, ai fini Iva, l’irrilevanza dei versamenti a titolo di caparra, che non integravano un pagamento parziale del prezzo.

Il ricorso era parzialmente accolto dalla CTP di Cosenza, secondo cui la ripresa – salvo per un versamento di € 10.000,00 - era stata correttamente operata per il 2004, anno di erogazione degli importi, ad eccezione delle somme versate a titolo di caparra confirmatoria, non aventi valore di corrispettivo. AL.CA. Costruzione Sas di Fontanella Giuseppe propone ricorso per cassazione con un motivo. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso e propone ricorso incidentale con un motivo, cui resiste con controricorso la contribuente, che deposita altresì memoria illustrativa.

CONSIDERATO CHE 1. L’unico motivo del ricorso principale denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 109, comma 2, lett. a), tuir per aver la CTR ritenuto che il versamento degli acconti prezzo e delle caparre in relazione ad operazioni di compravendita immobiliare costituisse base imponibile per l’anno 2004 ancorché la stipula degli atti pubblici fosse avvenuta nell’anno successivo.

2. L’unico motivo del ricorso incidentale denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 85, comma 1, lett. a), tuir e 6 d.P.R. n. 633 del 1972 per aver ritenuto le somme corrisposte in via anticipata quali caparre confirmatorie e non come anticipazione del 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 24959/2014 Numero sezionale 1786/2022 Numero di raccolta generale 18309/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 prezzo pur in assenza di una espressa ed univoca causale di un tale scopo.

3. È preliminare all’esame dei motivi proposti dalle parti la verifica – trattandosi di questione rilevabile d’ufficio - dell’integrità del contraddittorio nel giudizio attesa la natura di società di persone del contribuente e l’avvenuta ripresa anche ai fini delle imposte dirette (v. con riguardo specificamente all’Irap: Sez. U n. 13452 del 29/05/2017). 3.1. Occorre infatti evidenziare che secondo l'orientamento di questa Corte, in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.

Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art.

29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 24959/2014 Numero sezionale 1786/2022 Numero di raccolta generale 18309/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Sez.

U, n. 14815 del 04/06/2008; conformi Cass. n. 11459 del 2009; Cass. n. 13073 del 2012; Cass. n. 1047 del 2013, n. 1047; Cass.n. 27337 del 2014; Cass. 21340 del 2015; Cass. n. 15566 del 2016; Cass. n. 16730 del 25/06/2018). 3.2. Quanto all’accertamento del maggior imponibile Iva, l’Agenzia delle entrate ha proceduto contestualmente e con un unico atto impositivo ad accertamenti a carico di una società di persone, fondati su elementi unitari (versamenti anticipati in conto vendita e/o quali caparre), sicché «il profilo dell'accertamento impugnato concernente l'imponibile Iva, ove non suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario di simultaneus processus, attesa l'inscindibilità delle situazioni e l'esigenza, alla luce dell'art. 111 Cost., di evitare decisioni irragionevolmente contrastanti» (Cass. n. 21340 del 2015;

Cass.26071 del 2015). 3.3. Orbene, nella vicenda in giudizio, l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, è stata da questa impugnato e sia il giudizio di primo grado che l’appello si sono sviluppati esclusivamente nei confronti della stessa, senza che i soci (necessariamente almeno due tra accomandatario e accomandante) siano stati mai coinvolti.

4. L'intero rapporto processuale, pertanto, si è sviluppato in violazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, sicché vanno cassate la sentenza impugnata e quella di primo grado e la causa va rinviata alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza in diversa composizione, per la celebrazione del giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. Il giudice del rinvio dovrà disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 14. 4 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 24959/2014 Numero sezionale 1786/2022 Numero di raccolta generale 18309/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 5. Sussistono giusti motivi per compensare le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità, considerato che la giurisprudenza di riferimento è di formazione relativamente recente.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sul ricorso e sul ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, dichiara la nullità dell’intero giudizio e rinvia la causa davanti alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza in diversa composizione, che provvederà a disporre l’integrazione del contraddittorio. Compensa le spese dell’intero giudizio. Deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 18 maggio 2022 Il Presidente Giuseppe Fuochi Tinarelli 5 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L