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Decreto — n. 18262/2022 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18262/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18262/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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RETO sul ricorso iscritto al n. 34007/2018 R.G. proposto da Bertolini Mario, rappresentato e difeso dagli Avv.ti &ghiri Mauro, Piva Giuseppe, Carraro Aventi Giuseppe e D'ayala Valva Francesco, con domicilio e[etto in Roma, viale Parioli, n. 43, presso lo studio di quest'ultimo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona de Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria reg,cnale della Campania sez. staccata di Salerno n. 3760/9/18, pronunciata con riferimento all' atto impositivo n. TF9013506386 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'ari:. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle per:i ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 cel 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente ala declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 1:19 del 2C18, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2021), fatta salva la possibilità per le pari di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo corrirna dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo dei comma 13 dell'art. E , del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha a nicipate.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 18262/2022 — snciv · Corte di Cassazione: RETO sul ricorso iscritto al n. 34007/2018 R.G. proposto da Bertolini Mario, rappresentato e difeso dagli Avv.ti &ghiri Mauro, Piva Giuseppe, Carraro Aventi Giuseppe e D'ayala Valva Francesco, con domicilio e[etto in Roma, viale Parioli, n. 43, presso lo studio di quest'ultimo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona de Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria reg,cnale della Campania sez. staccata di Salerno n. 3760/9/18, pronunciata con riferimento all' atto impositivo n. TF9013506386 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'ari:. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle per:i ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 cel 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente ala declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 1:19 del 2C18, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2021), fatta salva la possibilità per le pari di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo corrirna dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo dei comma 13 dell'art. E , del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha a nicipate.

Parole chiave

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differimento dell'imposizione tempestività tributaria arretrati d'imposta inoltro della dichiarazione fiscale procedura fiscale sospensione della riscossione fiscale
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 34007/2018 R.G. proposto da Bertolini Mario, rappresentato e difeso dagli Avv.ti &ghiri Mauro, Piva Giuseppe, Carraro Aventi Giuseppe e D'ayala Valva Francesco, con domicilio e[etto in Roma, viale Parioli, n. 43, presso lo studio di quest'ultimo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona de Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria reg,cnale della Campania sez. staccata di Salerno n. 3760/9/18, pronunciata con riferimento all' atto impositivo n. TF9013506386 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'ari:. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle per:i ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 cel 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente ala declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 1:19 del 2C18, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2021), fatta salva la possibilità per le pari di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo corrirna dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo dei comma 13 dell'art. E , del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha a nicipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 2 Il Presi ent DEPOSITATO IN CANCELLERiA \ ngq, 07 GIU 2022 ; IL CAN