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Ordinanza — n. 18175/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax authority's supplementary assessment based on newly discovered elements from 2010, rejecting the claim that prior knowledge barred it.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18175/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision that had dismissed a supplementary tax assessment. The taxpayers argued the tax authority could not issue a new assessment because it had already acquired certain elements in 2007. The court ruled that the 2009 assessment was valid because it relied on new elements discovered in 2010 from subsequent property buyers, which did not exist during the initial 2007 verification.

Regesto Legislator

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Art. 43, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973; Art. 33 d.P.R. n. 600 del 1973: A supplementary tax assessment is legitimate when based on the subsequent knowledge of new elements, even if those elements were known to other tax offices or existed in the past, provided they were not in the possession of the issuing office at the time of the first assessment.

Parole chiave

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supplementary tax assessment new elements discovery tax authority knowledge prior knowledge bar Art. 43 DPR 600 1973 validità della tassazione fiscale imprese di costruzione risanamento dell'impresa in diritto tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 43, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973
3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 43, quarto comma, d.P.R.
Art. 33 d.P.R. n. 600 del 1973
Art. 360 n. 3 c.p.c.
L’unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6072 del 12/03/2013
Cass. n. 26191 del 18/10/2018
Cass. n. 11421 del 03/06/2015
Cass. n. 11421 del 03/06/2015).
Cass. n. 1542 del 22/01/2018
Cass. n. 1542 del 22/01/2018, secondo cui «in tema di accertamento delle imposte sui redditi, costituiscono dati la cui sopravvenuta conoscenza consente l'integrazione o la modificazione dell'avviso di accertamento, ai sensi dell'art.
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Testo completo

to la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 26349/2019 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; – ricorrente – contro Il Portico Costruzioni di Infantino Paolo Sas – intimata – contro Infantino Paolo, Anna Maria Grado e Concetta Borrometi, rappresentati e difesi dall’Avv. Angelo Fiaccavento, con domicilio eletto presso la cancelleria della Corte di cassazione, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia sez. staccata di Catania n. 1145/05/19, depositata il 21 febbraio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 maggio 2022 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli. F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 26349/2019 Numero sezionale 1790/2022 Numero di raccolta generale 18175/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 RILEVATO CHE L’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti della società Il Portico Costruzioni di Infantino Paolo Sas, nonché, per trasparenza, dei soci Infantino Paolo, Anna Maria Grado e Concetta Borrometi, avvisi di accertamento con cui, in relazione a verifica operata nel 2007, determinava il maggior reddito d’impresa ai fini Iva, Irap e Irpef per l’anno 2005.

Successivamente l’Ufficio, in relazione ad una successiva verifica operata nel 2009, ritenuta l’emersione di nuovi elementi in relazione alle dichiarazioni rese dagli acquirenti degli immobili venduti dalla società, emetteva avviso di accertamento integrativo per la stessa annualità ai fini Irpef, Irap e Iva. L’impugnazione dei contribuenti era accolta dalla CTP di Ragusa. La sentenza era confermata dalla CTR in epigrafe. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con un motivo, cui resistono con controricorso Infantino Paolo, in proprio e quale ex socio accomandatario della società, nonché Anna Maria Grado e Concetta Borrometi, in proprio.

La società, come risulta dal controricorso, è stata cancellata dal registro delle imprese. CONSIDERATO CHE 1. Preliminarmente va dato atto che l’avvenuta cancellazione della società ha determinato un fenomeno di tipo successorio in capo agli ex soci, esclusa ogni spendita della rappresentanza per la società stessa ormai non più esistente (v. Sez. U n. 6072 del 12/03/2013).

2. L’unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 43, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 per aver la CTR escluso la legittimità dell’accertamento integrativo, ritenendo che sarebbe stato onere dell’Amministrazione 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 26349/2019 Numero sezionale 1790/2022 Numero di raccolta generale 18175/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 approfondire le indagini già in sede di prima verifica, sicché i nuovi elementi, pur non conosciuti, dovevano ritenersi conoscibili. 2.1. Il motivo è fondato. 2.2. Secondo i consolidati principi di questa Corte «l'integrazione dell'accertamento mediante l'emissione di ulteriori atti impositivi, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, è ammessa solo ove gli elementi posti a fondamento degli stessi siano nuovi, ipotesi che non ricorre in presenza di diversa, o più approfondita, valutazione del "materiale probatorio" già acquisito dall'ufficio, dovendosi ritenere che con l'emissione dell'avviso di rettifica l'amministrazione consumi il proprio potere di accertamento in relazione agli elementi posti a propria disposizione» (Cass. n. 26191 del 18/10/2018;

Cass. n. 11421 del 03/06/2015). 2.3. Nella specie, l’Ufficio ha emesso il nuovo avviso alla luce delle dichiarazioni, acquisite solo nel 2010, rese da ulteriori acquirenti della società, sicché non si è trattata – in evidenza - della rivalutazione degli elementi già precedentemente acquisiti ma della sopravvenienza di nuove circostanze che, all’epoca della prima verifica, non esistevano. Giova sottolineare, quanto all’asserita insufficienza dell’originaria attività istruttoria, che il profilo non è pertinente posto che l’art. 43, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 (nel testo ratione temporis applicabile) identifica il presupposto per legittimare l’accertamento integrativo nella «sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi» e non la mera conoscibilità.

E, del resto, come affermato da questa Corte, neppure rileva che gli atti fossero a conoscenza di ufficio fiscale diverso da quello che ha emesso l’avviso (v. Cass. n. 1542 del 22/01/2018, secondo cui «in tema di accertamento delle imposte sui redditi, costituiscono dati la cui sopravvenuta conoscenza consente l'integrazione o la modificazione dell'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del d.P.R. 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a :

F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 26349/2019 Numero sezionale 1790/2022 Numero di raccolta generale 18175/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 n. 600 del 1973, anche quelli noti ad un ufficio fiscale, ma non ancora in possesso di quello che ha emesso l'atto al momento dell’adozione dello stesso, senza che rilevi in senso contrario né l’art. 33 del medesimo decreto, che pone solo un dovere di reciproca collaborazione tra uffici finanziari e Guardia di finanza, né la circostanza che sia stato effettuato un primo accertamento parziale, in quanto si tratta di uno strumento volto a favorire la sollecita emersione della materia imponibile, che non preclude, pertanto, l’esercizio dell’ulteriore azione accertatrice, anche ove definito con adesione»).

3. In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese di legittimità, alla CTR competente in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Sicilia sez. staccata di Catania in diversa composizione. Deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 18 maggio 2022 Il Presidente Giuseppe Fuochi Tinarelli 4 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s