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Ordinanza — n. 18164/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal for failing to specify legal error grounds under Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18164/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal inadmissible because the complainant failed to specify the precise legal error or ground of motivation alleged against the Regional Tax Commission. The appellant merely complained abstractly about the notification of tax documents without citing specific violated norms or logical inconsistencies in the decision. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required formal articulation mandated by the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 360, Art. 366 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the complaint fails to explicitly state whether it alleges a violation of law or an error of motivation, and does not specify the violated norms or the grounds of the decision's reasoning.

Parole chiave

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Civil Procedure Code inadmissible appeal specification of grounds tax notification Regional Tax Commission error of motivation violation of law comunicazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c.
Art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c.
Il motivo, e dunque il ricorso, è inammissibile per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c. La doglianza, infatti, in alcun luogo esplicita se sia denunciato un vizio di motivazione ovvero un errore di diritto, neppure essendo precisate le ragioni di censura, tassativamente previste dall’art.
art. 360 c.p
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Testo completo

to la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 16177/2014 R.G. proposto da Palmigiani Angelo, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Fevola, con domicilio eletto presso l’Avv. Francesca Petrucci in Roma Piazza di Villa Carpegna n. 42, giusta procura speciale a margine del ricorso; – ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; – controricorrente – e Equitalia Sud Spa, rappresentata e difesa dall’Avv.

Fabrizio Sanchioni con domicilio eletto presso l’Avv. Enrico Fronticelli in Roma viale Regina Margherita n. 294, giusta procura speciale a margine del controricorso; – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio sez. staccata di Latina n. 741/39/13, depositata il 28 novembre 2013. F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 c 9 9 5 5 c 7 d 4 0 a a e 5 c 8 8 1 3 9 2 3 5 1 5 3 8 d 8 a 9 Numero registro generale 16177/2014 Numero sezionale 1440/2022 Numero di raccolta generale 18164/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 aprile 2022 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli. RILEVATO CHE Palmigiani Angelo impugna per cassazione con un’unica doglianza la sentenza della CTR in epigrafe che, confermando la decisione della CTP di Latina, aveva ritenuto legittimamente emessi e notificati l’intimazione di pagamento e la prodromica cartella, relativa ad Irpef per il 2004, fondati su avviso di accertamento ritualmente notificato e non impugnato.

L’Agenzia delle entrate ed Equitalia Sud Spa resistono con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. L’unica doglianza del ricorso lamenta l’errore della CTR per aver ritenuto regolarmente notificata la cartella, e l’intimazione, in quanto avvenuta a mezzo posta e sul solo esame dell’avvenuto rituale rispetto degli adempimenti prescritti e non anche dell’esattezza dell’indirizzo del destinatario, di cui sarebbe stata omessa l’indicazione del numero civico. Nell’articolazione del ricorso deduce altresì l’inesistenza della notifica perché effettuata da soggetto non abilitato.

2. Il motivo, e dunque il ricorso, è inammissibile per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c. La doglianza, infatti, in alcun luogo esplicita se sia denunciato un vizio di motivazione ovvero un errore di diritto, neppure essendo precisate le ragioni di censura, tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., o quali siano le norme asseritamente violate ovvero, in ipotesi, le incongruenze logiche del ragionamento decisorio; né, comunque, chiarisce quale sarebbe l’asserita violazione commessa dalla CTR, la cui articolata motivazione non viene in alcun modo attinta dalla censura, 2 F i r m a t o D a :

P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 c 9 9 5 5 c 7 d 4 0 a a e 5 c 8 8 1 3 9 2 3 5 1 5 3 8 d 8 a 9 Numero registro generale 16177/2014 Numero sezionale 1440/2022 Numero di raccolta generale 18164/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 la quale, dunque, si risolve in una lamentela, meramente astratta, su una asserita ingiustizia della sentenza stessa.

3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, sono regolate per soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna Palmigiani Angelo al pagamento delle spese a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in complessive € 10.200,00, oltre spese prenotate a debito, nonché a favore di Equitalia Sud Spa, che liquida in complessive € 10.200,00, oltre € 200.00 per esborsi ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 22 aprile 2022 Il Presidente Biagio Virgilio 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A