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Ordinanza — n. 18162/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court quashes tax appeal judgment for apparent lack of reasoning and remands case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18162/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation quashed the Regional Tax Commission's decision due to a failure to provide adequate reasoning. The appellant argued the lower court's judgment was null because it merely stated the outcome without explaining the legal basis for the tax assessment. The court agreed, ruling that the reasoning was objectively unsuitable to reveal the judge's thought process, thereby violating procedural requirements for clear motivation.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 4 c.p.c.; Art. 118 disp. att. c.p.c.: A judgment is null if its reasoning is merely apparent, failing to make the decision's foundation perceptible to the parties.

Parole chiave

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apparent lack of reasoning nullity of judgment tax appeal procedure clear motivation requirement remand for new trial procedural nullity Cassation review tassazioni fiscali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Giuseppe Tucci impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.
Art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.
546, dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell’art.
Art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art.
Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR reso motivazione apparente ovvero omessa.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ
civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016
Cass. n. 13977 del 23/05/2019
Cass. n. 13977 del 23/05/2019).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8808/2014 R.G. proposto da Tucci Giuseppe, elettivamente domiciliato in Roma, via Siacci n. 4, presso lo studio dell’avv. Alessandro Voglino, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso; - ricorrente - - controricorrente incidentale - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - - ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 312/29/13, depositata il 2 ottobre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 maggio 2022 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 8808/2014 Numero sezionale 1799/2022 Numero di raccolta generale 18162/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 FATTI DI CAUSA 1.

Con la sentenza n. 312/29/13 del 02/10/2013, la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello separatamente proposto da Giuseppe Tucci e dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 361/20/11 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva a sua volta accolto parzialmente il ricorso proposto dal contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP ed IVA relative all’anno d’imposta 2004. 1.1. Come emerge anche dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento riguardava due rilievi:

a) l’esistenza di una plusvalenza non dichiarata di euro 87.257,86;

b) la cessione di merci senza l’emissione della documentazione fiscale per euro 360.041,79. 1.2. La CTR affermava che «il ricorso riunito, per volontà dei richiedenti, viene accolto parzialmente per le diverse parti, e compensa le spese di giudizio», determinando in euro 185.000,00 l’importo a carico del contribuente a fini IVA e IRAP, «fermo il resto di cui sopra».

2. Giuseppe Tucci impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.

3. AE resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso principale Giuseppe Tucci deduce la nullità della sentenza di appello per mancanza dei suoi requisiti essenziali e, in particolare, per assenza di una motivazione comprensibile. F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 - F i r m a t o D a :

P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 8808/2014 Numero sezionale 1799/2022 Numero di raccolta generale 18162/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 1.1. Con l’unico motivo di ricorso incidentale AE denuncia l violazione e la falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, e 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR reso motivazione apparente ovvero omessa.

2. I due motivi, che vertendo sulla medesima questione possono essere trattati congiuntamente, sono fondati. 2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così Cass.

S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019). 2.2. Nel caso di specie, la sentenza impugnata, dopo avere riassunto sommariamente le questioni poste dalle parti, si è limitata ad affermare che «il ricorso riunito, per volontà dei richiedenti, viene accolto parzialmente per le diverse parti, e compensa le spese di giudizio», determinando in euro 185.000,00 l’importo a carico del contribuente a fini IVA e IRAP, «fermo il resto di cui sopra». 2.3. Trattasi di motivazione in verità non comprensibile e, comunque, inidonea a rendere noto il percorso logico giuridico seguito dal giudice di appello, ragion per cui la sentenza è nulla e va cassata con rinvio.

3. La superiore statuizione assorbe gli ulteriori motivi proposti dalla ricorrente. F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 8808/2014 Numero sezionale 1799/2022 Numero di raccolta generale 18162/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 4. In conclusione, vanno accolti il primo motivo di ricorso principale e il ricorso incidentale, assorbiti i restanti motivi di ricorso principale; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale ed il ricorso incidentale, assorbiti gli altri motivi di ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il 18 maggio 2022. Il Presidente (Giuseppe Fuochi Tinarelli) F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C