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Ordinanza — n. 18160/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal regarding business income re-determination due to missing accounting books.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18160/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation dismissed Angelo Palmigiani's appeal against a tax authority notice re-determining business income for 2004 due to missing accounting records. The taxpayer argued the tax office failed to provide independent reasoning and violated procedural principles by using statistical methods without contradicting the taxpayer. The court rejected these claims, ruling that the lower court's decision was not a review of merits but a confirmation of a legally sound inductive assessment based on existing police reports.

Regesto Legislator

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Art. 39 comma 2 DPR 600/73; Art. 360 c.p.c.: The Supreme Court holds that a tax assessment notice citing police reports without independent evaluation is not illegitimate if it merely reflects shared conclusions, and appeals challenging the merits of the factual assessment are inadmissible in cassation proceedings.

Parole chiave

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tax income re-determination missing accounting books inductive assessment procedural motivation cassation admissibility statistical methods contradictory principle omissione della contabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 39 comma 2 DPR 600/1973
N G C A 3 S e r i a l # : 7 c 9 9 5 5 c 7 d 4 0 a a e 5 c 8 8 1 3 9 2 3 5 1 5 3 8 d 8 a 9 Numero registro generale 9896/2014 Numero sezionale 1439/2022 Numero di raccolta generale 18160/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 entrate aveva rideterminato ai sensi dell’art. 39, secondo comma, d.P.R.
Art. 360 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R.
Art. 13 comma 1-bis DPR 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R.
art. 360 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 32957 del 20/12/2018
Cass. n. 6524 del 09/03/2020
Cass. n. 6524 del 09/03/2020).
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Testo completo

to la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 9896/2014 R.G. proposto da Palmigiani Angelo, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Fevola, con domicilio eletto presso l’Avv. Francesca Petrucci in Roma Piazza di Villa Carpegna n. 42, giusta procura speciale a margine del ricorso; – ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio sez. staccata di Latina n. 475/39/13, depositata il 30 settembre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 aprile 2022 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli. RILEVATO CHE Palmigiani Angelo impugna per cassazione, con due motivi, la sentenza della CTR in epigrafe che, confermando la decisione della CTP di Latina, aveva ritenuto legittimo l’avviso con cui l’Agenzia delle F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 c 9 9 5 5 c 7 d 4 0 a a e 5 c 8 8 1 3 9 2 3 5 1 5 3 8 d 8 a 9 Numero registro generale 9896/2014 Numero sezionale 1439/2022 Numero di raccolta generale 18160/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 entrate aveva rideterminato ai sensi dell’art. 39, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, il reddito d’impresa per l’anno 2004, ai fini Iva e delle imposte dirette, della società Angel Tecnology System Srl attesa l’omessa tenuta delle scritture contabili, asseritamente oggetto di furto. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

CONSIDERATO CHE 1. Il primo motivo denuncia “difetto di motivazione” dell’avviso di accertamento che si limitava a richiamare il pvc in assenza di una autonoma valutazione, rimanendo così eluso, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, l’obbligo di motivazione degli atti. 1.1. Il motivo è inammissibile e per più ragioni. La censura, infatti, è irritualmente formulata, neppure essendo specificate le specifiche ragioni di impugnazione ex art. 360 c.p.c.; è carente in punto di autosufficienza, non avendo riprodotto l’avviso; non si confronta con la puntuale motivazione della CTR che ha ritenuto ben motivato l’atto atteso il rinvio al pvc, già notificato al contribuente.

La doglianza è comunque infondata alla luce del consolidato orientamento della Corte, secondo il quale «in tema di avviso di accertamento, la motivazione per relationem con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio» (Cass. n. 32957 del 20/12/2018;

Cass. n. 6524 del 09/03/2020). 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 c 9 9 5 5 c 7 d 4 0 a a e 5 c 8 8 1 3 9 2 3 5 1 5 3 8 d 8 a 9 Numero registro generale 9896/2014 Numero sezionale 1439/2022 Numero di raccolta generale 18160/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 2. Il secondo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 39 comma 2 del DPR 600/73” per aver l’Ufficio determinato la percentuale di ricarico senza tener conto dell’annualità dei costi e dei ricavi, utilizzando metodi statistici e senza osservare il principio del contraddittorio con il contribuente. 2.1.

Il motivo è inammissibile. La doglianza attinge direttamente l’avviso e l’attività dell’Ufficio e non la sentenza della CTR, che ha ritenuto legittimo l’accertamento induttivo e corretta la rideterminazione del reddito d’impresa. Il motivo, del resto, pur formalmente inteso a far valere una violazione di legge, mira, in realtà, a chiedere un riesame del merito della pretesa e una nuova valutazione delle risultanze oggetto di disamina da parte della CTR, non consentito in sede di legittimità.

3. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, sono regolate per soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna Palmigiani Angelo al pagamento delle spese a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in complessive € 7.800,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 22 aprile 2022 Il Presidente Biagio Virgilio 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a : A R U B A P E C