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Ordinanza — n. 18159/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal regarding apparent motivation and evidence sufficiency in tax fraud case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18159/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the Revenue Agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision to annul tax notices. The taxpayers argued the lower court's reasoning was merely apparent and violated tax law provisions regarding evidence. The court found the appeal unfounded because the appellate judge provided a clear rationale based on effective business operations and validly utilized evidence from a parallel criminal proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.: The appeal is inadmissible when the appellate court's reasoning is not merely apparent and when the judge validly evaluates evidence obtained in a criminal proceeding for tax purposes.

Parole chiave

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apparent motivation tax fraud criminal evidence tax appeal sufficiency of reasoning disoccupazione tecnologica tassazione dell'imposta sul reddito imposta sull'utile delle aziende

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 4 c.p.c.
Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per la natura apparente della sua motivazione in violazione degli artt.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione degli artt.
Art. 132 n. 4 c.p.c.
Art. 36 n. 4 d.lgs. n. 546 del 1992
Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n.
Art. 109 d.P.R. n. 600 del 1973
Art. 41 bis d.P.R. n. 600 del 1973
Art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
Art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972
Art. 20 d.lgs. n. 74 del 2000
Art. 2697 c.c.
Art. 2727 c.c.
Art. 2729 c.c.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. 22232 del 03/11/2016
Cass. n. 6758 del 01/03/2022
22232 del 03/11/2016; Cass. n. 6758 del 01/03/2022).
Cass. n. 6918 del 20/03/2013
Cass. n. 6918 del 20/03/2013; Cass.
Cass. n. 9593 del 05/04/2019
6918 del 20/03/2013; Cass. n. 9593 del 05/04/2019; da ultimo Cass.
Cass. n. 4645 del 21/02/2020
9593 del 05/04/2019; da ultimo Cass. n. 4645 del 21/02/2020).
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Testo completo

o la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 8995/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; – ricorrente – contro LA TECNICA di Moricci Giorgio & C. s.n.c., Innocenti Daniela, Moricci Paolo, Moricci Andrea e Moricci Giorgio, rappresentati e difesi dall'Avv. Luca Bechini, elettivamente domiciliati in Roma alla via Tazzoli n. 2 presso lo studio dell'Avv. Antonella Di Gioia, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 2039/16/16, depositata il 15 novembre 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 aprile 2022 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli. RILEVATO CHE F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .

A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 c 9 9 5 5 c 7 d 4 0 a a e 5 c 8 8 1 3 9 2 3 5 1 5 3 8 d 8 a 9 Numero registro generale 8995/2017 Numero sezionale 1443/2022 Numero di raccolta generale 18159/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza della CTR in epigrafe che, in riforma della decisione della CTP di Pistoia, aveva annullato gli avvisi notificati a LA TECNICA s.n.c. e ai soci per accertamento e imputazione di maggior reddito d'impresa per l'anno d'imposta 2006. I contribuenti resistono con controricorso, poi illustrato con memoria ex art. 380.bis.1 c.p.c. e con deposito delle ordinanze n. 11863 e n. 12036 del 2018, relative ad analoga ripresa per le annualità 2008 e 2009.

CONSIDERATO CHE 1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per la natura apparente della sua motivazione in violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 36 n. 4 d.lgs. n. 546 del 1992. 1.1. Il motivo è infondato. Il giudice d'appello, infatti, ha espresso una manifesta ratio decidendi, focalizzata sull'effettività delle operazioni fatturate da E20 & PARTNERS s.r.l. verso LA TECNICA s.n.c., articolata sull’autonomo esame delle dichiarazioni rese da numerosi testi nel parallelo giudizio penale, operazioni viceversa ritenute inesistenti dall'ufficio.

Non si riscontra, quindi, quell'impercettibilità del fondamento decisorio che rende solo apparente la motivazione grafica e nulla la sentenza per error in procedendo (Sez. U n. 22232 del 03/11/2016; Cass. n. 6758 del 01/03/2022).

2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 109 e 41 bis d.P.R. n. 600 del 1973, 19, 21, 54 d.P.R. n. 633 del 1972, 20 d.lgs. n. 74 del 2000, nonché degli artt.2697, 2727, 2729 c.c. per aver il giudice d'appello ritenuto effettive operazioni viceversa inesistenti. 2.1. Il motivo è inammissibile. 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a :

V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 c 9 9 5 5 c 7 d 4 0 a a e 5 c 8 8 1 3 9 2 3 5 1 5 3 8 d 8 a 9 Numero registro generale 8995/2017 Numero sezionale 1443/2022 Numero di raccolta generale 18159/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 La CTR, infatti, ha valutato il materiale probatorio acquisito dal procedimento penale a carico di Giorgio Moricci (legale rappresentante di LA TECNICA s.n.c.) ed ha tratto da testimonianze ritenute affidabili l'autonomo convincimento che le prestazioni fatturate da E20 & PARTNERS s.r.l. erano state da questa effettivamente rese tramite l'attività del gestore Paolo Sarti.

Occorre osservare, sul punto, che al giudice tributario è consentito utilizzare le prove assunte in sede penale, purché sottoposte – come in concreto qui effettuato dal giudice d’appello - ad autonoma valutazione (v. Cass. n. 6918 del 20/03/2013; Cass. n. 9593 del 05/04/2019; da ultimo Cass. n. 4645 del 21/02/2020). La doglianza dell’Ufficio, dunque, nel contestare la persuasività del convincimento fondato dal giudice d'appello sulla rilettura delle evidenze del processo penale e nel contrapporre a queste le risultanze del verbale di sommarie informazioni di Giorgio Moricci (diffusamente articolate nel ricorso), pur formulata come violazione di legge, finisce, in realtà, per attingere il piano della sufficienza motivazionale, ciò che non è più ammesso ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. nel testo ratione temporis applicabile, trattandosi di sentenza pubblicata nel novembre 2016.

3. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, sono regolate per soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese a favore dei contribuenti, che liquida in complessive € 2.000,00, oltre 200,00 per esborsi e accessori di legge. Deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 22 aprile 2022 Il Presidente Biagio Virgilio 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S