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Ordinanza — n. 18158/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses individual appeal by company rep but declares litigation costs extinguished for the company.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18158/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court declared the litigation against Toscana Banane s.r.l. extinguished due to the company's use of a simplified settlement procedure, while simultaneously quashing the lower court's judgment regarding Maria Manuela Moschini's individual appeal. The court ruled that the legal representative lacked standing to sue personally for tax assessments notified only to the company, rendering her appeal inadmissible. Consequently, the judgment was annulled for the individual but the case was closed for the corporation with costs fully offset between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. 119/2018; Art. 380 bis.1 c.p.c.: The simplified settlement procedure under Art. 6 of D.L. 119/2018 extinguishes the litigation against the company, while a legal representative lacks standing to appeal tax assessments in their own name when notified solely to the corporate entity.

Parole chiave

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tax appeal admissibility legal representative standing simplified settlement procedure litigation costs extinction Corte di Cassazione tax assessment notification individual vs corporate liability inchiesta per sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Con ordinanza resa all’esito dell’udienza camerale del 24/01/2019 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo in ragione della volontà di TB di avvalersi della definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv.
Art. 380 bis.1 cod. proc. civ.
AE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4627/2013 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrenti - contro Toscana Banane s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e Moschini Maria Manuela, elettivamente domiciliati in Roma, via Due Macelli n. 47, presso lo studio dell’avv. Alberto Improda, che li rappresenta e difende unitamente all’avv. Bruno Telchini e all’avv.

Marco Mayr giusta procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria n. 266/01/11, depositata il 22 dicembre 2011. F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 4627/2013 Numero sezionale 1798/2022 Numero di raccolta generale 18158/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 maggio 2022 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza n. 266/01/11 del 22/12/2011, la Commissione tributaria regionale dell’Umbria (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) e l’appello incidentale proposto da Toscana Banane s.r.l. (di seguito TB) e da Maria Manuela Moschini avverso la sentenza n. 205/04/09 della Commissione tributaria provinciale di Perugia (di seguito CTP), che aveva accolto i ricorsi riuniti proposti dai contribuenti nei confronti di due avvisi di accertamento per imposte dirette ed IRAP relative agli anni d’imposta 2003 e 2004. 1.1.

Come emerge anche dalla sentenza impugnata, gli avvisi di accertamento erano volti alla ricostruzione del reddito in ragione della condotta di evasione dei dazi tenuta da TB in concorso con Chiquita Italia s.p.a. e dei costi fittizi conseguenti.

2. AE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.

3. TB e Maria Manuela Moschini resistevano con controricorso, depositando altresì memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.

4. Con ordinanza resa all’esito dell’udienza camerale del 24/01/2019 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo in ragione della volontà di TB di avvalersi della definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136. RAGIONI DELLA DECISIONE F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 4627/2013 Numero sezionale 1798/2022 Numero di raccolta generale 18158/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 1. Va pregiudizialmente rilevato che il ricorso proposto da Maria Manuela Moschini in proprio è inammissibile, essendo gli avvisi di accertamento notificati esclusivamente alla società e non sussistendo la legittimazione attiva ad impugnarli del legale rappresentante della società in proprio. 1.1. Ne consegue che, con riferimento alla posizione di Maria Manuela Moschini, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio.

2. Sempre in via pregiudiziale, va osservato che TB ha dedotto:

a) di avere definito la controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018;

b) di avere effettuato il pagamento di quanto dovuto;

c) che non è stata presentata istanza di trattazione nel termine del 31/12/2020. 2.1. Le circostanze di cui sopra risultano agli atti con riferimento alla società contribuente.

3. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio con riferimento alla posizione di Maria Manuela Moschini e va dichiarata l’estinzione del giudizio con riferimento a TB. 3.1. Sussistono giusti motivi, in ragione delle modalità di svolgimento della presente controversia, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio nei confronti di Toscana Banane s.r.l. e, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Maria Manuela Moschini; dichiara interamente compensate tra le parti le spese dell’intera controversia. Così deciso in Roma il 18 maggio 2022. Il Presidente (Giuseppe Fuochi Tinarelli) F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .