Italian tax court allows appeal against lower court's dismissal of VAT fraud case due to lack of criminal evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation overturned a lower court's decision dismissing a tax authority's appeal regarding VAT fraud. The lower court had ruled the tax office time-barred because no actual tax evasion occurred, focusing on the concrete existence of the crime rather than the existence of serious criminal indicators. The Supreme Court held that the appellate judge erred by conflating the existence of the crime with the existence of serious indicators required to trigger the mandatory criminal reporting obligation, thereby remanding the case for a fresh examination of these procedural prerequisites.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 15 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; d.lgs. 10 marzo 2000, n. 273: The tax authority's right to assess is not extinguished merely because no actual tax evasion is proven; the existence of serious criminal indicators triggering the mandatory reporting obligation must be examined separately from the concrete existence of the crime.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21369/2013 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 – ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale – contro OLIVINA S.r.l. (C.F. 0081654000664), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. ANGELO CURCIULLO in virtù di procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE– controricorrente e ricorrente incidentale – F i r m a t o D a :
F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 21369/2013 Numero sezionale 1641/2022 Numero di raccolta generale 18154/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 Nonché contro RISCOSSIONE SICILIA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore – intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, n. 75/18/13 depositata in data 28 marzo 2013, notificata in data 21 giugno 2013 Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio del 5 maggio 2022.
RILEVATO CHE 1. La società contribuente OLIVINA S.r.l. ha impugnato due avvisi di accertamento, relativi ai periodi di imposta 2001 e 2002, con i quali si disconosceva un credito IVA in quanto afferente a operazioni oggettivamente inesistenti. Con successivo ricorso, la società contribuente ha impugnato una cartella di pagamento emessa a termini dell’art. 15 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 per le somme iscritte a ruolo in relazione agli avvisi impugnati. La società contribuente ha dedotto, in via preliminare, oltre alla nullità della notificazione e al difetto di motivazione dell’atto impugnato e all’avvenuta presentazione dell’istanza di condono tombale di cui alla l. 27 dicembre 2002, n. 289, la decadenza dall’azione di accertamento.
2. La CTP di Ragusa ha accolto i ricorsi riuniti.
3. La CTR della Sicilia, Sezione staccata di Catania, con sentenza in data 28 marzo 2013, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello che, nel caso di specie, l’Ufficio fosse decaduto dall’azione di accertamento, non potendosi invocare l’istituto del raddoppio dei termini di accertamento, non avendo l’Amministrazione finanziaria fornito elementi che in concreto avessero dato luogo a una violazione penalmente rilevante a termini del d.lgs. 10 marzo 2000, F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 21369/2013 Numero sezionale 1641/2022 Numero di raccolta generale 18154/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 n. 74, né risultando rilevante una supposta evasione fiscale superiore ad € 103.291,00 per il periodo di imposta 2001.
4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a tre motivi; resiste con controricorso la società contribuente, la quale propone a sua volta ricorso incidentale, affidato a quattro motivi, non numerati, cui resiste con controricorso l’Ufficio. CONSIDERATO CHE 1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione dell’art. 24 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per essersi il giudice di appello pronunciato su una eccezione di decadenza formulata tardivamente, in quanto contenuta in una memoria integrativa depositata tardivamente. 1.2.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 57, terzo comma, d.P.R. 26 ottobre 1973, n. 633, per avere il giudice di appello ritenuto insussistente il raddoppio dei termini per assenza in concreto di una fattispecie delittuosa di cui al d.lgs. n. 74/2000. Deduce parte ricorrente che la sussistenza di una fattispecie penalmente rilevante rileva nei soli termini in cui sia ipotizzabile la sussistenza di uno dei reati di cui al d. lgs. n. 74/2000, non essendo necessario l’accertamento della sussistenza del reato ma solo la sussistenza dell’obbligo di denuncia di notizia di reato.
Osserva, inoltre, il ricorrente che è stata presentata denuncia penale nei confronti dell’odierna società contribuente. 1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omessa motivazione in ordine alla insussistenza dei presupposti per la denuncia penale. 1.4. Con il primo motivo del ricorso incidentale – non numerato, né essendo ascrivibili a ulteriori motivi di ricorso incidentale le F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 21369/2013 Numero sezionale 1641/2022 Numero di raccolta generale 18154/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 preliminari deduzioni del controricorrente – si deduce «inesistenza della notifica e decadenza dal potere di accertamento», deducendosi l’incompletezza del procedimento notificatorio. 1.5.
Con il secondo, non numerato, motivo del ricorso incidentale si deduce «inesistenza degli accertamenti per omessa sottoscrizione», ritenendo che l’avviso impugnato «non risulta sottoscritto come stabilito dalla legge». 1.6. Con il terzo motivo del ricorso incidentale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 12, comma 7, l. 27 luglio 2000, n. 212, per essere stato emanato l’atto impositivo ante tempus senza enunciazione dei motivi di urgenza. 1.7. Con il quarto motivo del ricorso incidentale si deduce «omessa motivazione sulla violazione dell’art. 10 dello statuto del contribuente», dovendo farsi salvo l’affidamento del contribuente sugli effetti del condono di cui alla l. n. 289/2002.
2. Si osserva preliminarmente che il ricorso principale non è stato notificato alla concessionaria per la riscossione, già presente in grado di appello, concessionaria evocata (invero) in giudizio dalla ricorrente incidentale. Tuttavia, non risulta necessario integrare il contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso laddove il ricorso non sia in grado di incidere (come si vedrà) negativamente sulla posizione processuale della parte litisconsorte pretermessa, posto che il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone di definire con immediatezza il procedimento, ancorché senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, ove si tratti di un’attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio (cfr.
Cass., Sez. U., 22 marzo 2010, n. 6826; Cass., Sez. VI, 8 luglio 2020, n. 14213). Il litisconsorte pretermesso non ha, F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 21369/2013 Numero sezionale 1641/2022 Numero di raccolta generale 18154/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 difatti, interesse immediato e attuale a contraddire al ricorso dell’Agenzia delle Entrate, salvo che a difenderne le ragioni ove lo stesso si rivelasse infondato, mentre ha interesse a interloquire al ricorso incidentale della società contribuente, il che è avvenuto con rituale notificazione ad opera della società contribuente.
3. Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso – articolata dal controricorrente quale «violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ. e dell’art. 3 l. n. 241/1990», per non avere il ricorrente indicato «l’atto amministrativo con cui l’Agenzia (…) si determini a promuovere il procedimento» - essendo l’Amministrazione ricorrente difesa ex lege dall’Avvocatura dello Stato, del cui atto autorizzativo presupposto il difensore non è onerato del farne menzione nel ricorso, atteso che l'art. 366, n. 5), cod. proc. civ. fa riferimento esclusivamente alla procura intesa come negozio processuale attributivo dello ius postulandi, nel caso di specie attribuito dalla legge (Cass., Sez. V, 5 luglio 2011, n. 14785; Cass., Sez. V, 4 novembre 2016, n. 22434).
4. Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile in quanto questione coperta dal giudicato interno. Il ricorrente ha dedotto che la questione sarebbe stata introdotta tardivamente nel primo grado di giudizio, ancorché non contenuta nel ricorso iniziale. Pur prescindendosi dal difetto di specificità di tale motivo - in quanto non è stato trascritto, né allegato il ricorso iniziale del contribuente allo scopo di verificare la mancata trattazione iniziale della questione - va rilevato che tale vizio è stato implicitamente oggetto di valutazione da parte del giudice di primo grado e la relativa decisione, ancorché implicita all’atto dell’accoglimento del ricorso, non risulta oggetto di gravame da parte dell’Ufficio (già soccombente in primo grado), per cui, stante la formazione del giudicato interno, la stessa non può essere più riesaminata in sede di legittimità.
F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 21369/2013 Numero sezionale 1641/2022 Numero di raccolta generale 18154/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 5. Il secondo motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il raddoppio dei termini di accertamento previsto dagli artt. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, terzo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 presuppone – conformemente alle indicazioni del giudice delle leggi (Corte cost., 25 luglio 2011, n. 247) - unicamente l'obbligo di denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000, non rilevando né la sua effettiva presentazione (Cass., Sez.
V, 2 luglio 2020, n. 13481), né rileva l’accertamento ancorché incidentale del fatto costituente reato, stante il principio del «doppio binario» giudice tributario – giudice penale (Corte cost., n. 247/2011, cit.), essendo sufficienti seri indizi di reato che facciano sorgere l'obbligo di presentazione della denuncia penale (Cass., Sez. V, 30 ottobre 2018, n.27629; Cass., Sez. VI, 26 aprile 2017, n. 10345; Cass., Sez. V, 16 dicembre 2016, n. 26037). Le questioni valorizzate dal giudice di appello attengono all’insussistenza del fatto reato, per il fatto che non vi sarebbe stata imposta evasa, il che attiene alla sussistenza del reato in concreto e non alla sussistenza di seri indizi in relazione ai quali scattava (come è scattato) l’obbligo di denuncia penale, in relazione alla quale va considerato che la stessa CTR ha accertato che era stata prospettata una «presunta evasione superiore a € 103.291 e solo per l’anno 2001».
6. Il terzo motivo è assorbito. La sentenza va, pertanto, cassata con rinvio, per l’esame delle questioni rimaste assorbite.
7. Il ricorso incidentale è inammissibile per difetto di interesse a impugnare, essendo il controricorrente risultato vittorioso, come correttamente dedotto dal controricorrente incidentale.
8. Il ricorso principale va, pertanto, accolto, in relazione al secondo motivo; il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile, con conseguente raddoppio del contributo unificato; la sentenza F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 21369/2013 Numero sezionale 1641/2022 Numero di raccolta generale 18154/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 impugnata va cassata con rinvio alla CTR a quo, in diversa composizione, per l’accertamento della sussistenza dei presupposti per la presentazione di una denuncia penale, nonché per l’esame delle questioni rimaste assorbite, nonché ancora per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M. La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigetta il primo motivo e dichiara assorbito il terzo motivo; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla CTR della Sicilia, Sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente incidentale, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 5 maggio 2022 Il Presidente Giuseppe Fuochi Tinarelli F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f