Tax appeal dismissed for lack of proof of service; late correction of tax declaration upheld in litigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a tax assessment, ruling that the procedural requirement for proving service of the notice was not met due to missing proof of receipt. The court upheld the lower tribunal's decision to allow the correction of the tax declaration despite its late submission, noting that taxpayers can always contest increased tax claims in litigation by proving factual or legal errors in the original return. Consequently, the administrative authority's claim was validated, and the appeal was rejected with no costs awarded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998; Art. 36 bis, d.P.R. n. 600 del 1973: In tax litigation, a taxpayer may always oppose increased tax claims by proving errors in the original declaration, and late corrections of tax returns remain valid if the substantive tax amount is correct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 7432/2015R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Innocenti Daniela, rappresentato e difes o dagli Avv.ti Giuseppe Agosta e Claudio Pini, con domicilio eletto presso il primo in Roma Viale Clodio n. 42, giusta procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 1505/31/14, depositata il 24 luglio 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 aprile 2022 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli. RILEVATO CHE Innocenti Daniela impugnava la cartella di pagamento emessa, a seguito di controllo automatizzato, per Iva, Irpef e Irap, per l’anno d’imposta 2007, attesa l’avvenuta presentazione della dichiarazione dei Oggetto: Cartella di pagamento- Emenda redditi in forma telematica per importi errati e dati incompleti e la tardiva, e parimenti errata, dichiarazione integrativa di rettifica. Il ricorso, rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Pistoia, era accolto dalla CTR in epigrafein ragione dell’ulteriore , pur tardiva, rettifica della dichiarazione , dovendosi ritenere consentita l’emenda anche in sede di impugnazione.
Il giudice d’appello, inoltre, rilevava la sostanziale correttezza degli importi emendati, sicché riduceva la pretesa impositiva ai soli importi riconosciuti dalla contribuente, oltre ai relativi interessi e sanzioni. Innocenti Daniela resistecon controricorso. CONSIDERATO CHE 1. Preliminarmente il controricorso va dichiarato inammissibile non avendo la parte depositato in giudizio la cartolina dell’avviso di ricevimento della relativa notifica, derivandone la mancata prova del perfezionamento della notifica stessa.
2. L’unico motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998 e 36 bis d.P.R. n. 600del 1973. L’Agenzia si duole che la CTR abbia ritenuto emendabili dal contribuente gli errori commessi in dichiarazione nonostante la tardiva presentazione della dichiarazione integrativa.
3. Il motivo è infondato. 3.1. Sulla questione va richiamata la sentenza n. 13378 del 2016 delle Sezioni Unite (seguita da molte altre: da ultimo Cass. n. 18998 del 06/07/2021), secondo la quale «la possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui all'art. 2 comma 8 bis, è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa ai periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante.
La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare un danno per l'amministrazione, è esercitabile non oltre i termini stabiliti dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973. Il rimborso dei versamenti diretti di cui all'art. 38 del dpr602/1973 è esercitabile entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento, indipendentemente dai termini e modalità della dichiarazione integrativa» precisando tuttavia che «il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dall'art. 2 dpr 322/1998», e dall'istanza di rimborso di cui all'art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, «in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria».
In altri termini, la dichiarazione dei redditi, in quanto dichiarazione di scienza, è emendabile e ritrattabile, per cui il contribuente è sempre ammesso, in sede contenziosa, a provare che l'originaria dichiarazione era viziata da un errore di fatto o di diritto e che il presupposto impositivo non era sussistente. 3.2. In tale ambito si colloca la vicenda in giudizio. La CTR, difatti, ha ritenuto, in coerenza con i principi sopra esposti, validamente operata la correzione della dichiarazione reddituale anche in sede di impugnazione e, inoltre, ha accertato la «correttezza sostanziale della dichiarazione emendata», accertamento che non è stato, neppure nella presente sede, oggetto di contestazione da parte dell’Ufficio, derivandone la conseguente rideterminazione dell’imposta effettivamente dovuta.
4. Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla per le spese. P.