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Ordinanza — n. 18012/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax notice nullity ruling, finding no penalty for missing responsible official name.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18012/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Equitalia's appeal against the Regional Tax Commission's decision declaring a tax notice void. The Commission had nullified the notice because it lacked the name of the responsible official, citing Article 7 of Law 212/2000. The Court ruled that this specific requirement does not carry a penalty of nullity for tax notices, and the notice's purpose was achieved, thus curing any defect.

Regesto Legislator

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Art. 7 comma 2 lett. a) L. 212/2000; Art. 156 c.p.c.: The requirement to indicate the responsible official in tax notices does not entail a penalty of nullity, and the act is cured if its purpose is reached.

Parole chiave

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tax notice nullity responsible official designation curing defect purpose Law 212/2000 administrative transparency tax collection procedure cassation appeal ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 7 comma 2 lett. a) L. 212/2000
per l'Emilia- Romagna, la quale, nel contraddittorio con le altre parti, lo accolse; i giudici d'appello, in particolare, ritennero che l'avviso di mora fosse nullo perché privo dell'indicazione del responsabile del procedimento prevista dall'art. 7 della I.
Art. 156 c.p.c.
212/2000 e dell'art. 156 cod.
Art. 36 comma 4-ter d.l. 248/2007
212/2000 non commina affatto tale sanzione, introdotta per la prima volta dall'art. 36, comma 4-ter, d.l.
Art. 5 L. 241/1990
58 del 2009, che la previsione dell'indicazione del responsabile del procedimento assolve ad una funzione di trasparenza e di garanzia di accesso ai documenti della p.a., in conformità a quanto previsto, nel più generale ambito del procedimento amministrativo, dall'art. 5 della I.
Art. 97 Cost.
212/2000, che certamente prescrive l'indicazione del responsabile del procedimento, senza tuttavia dettarla a pena di nullità dell'atto; al riguardo, infatti, manca un'espressa comminatoria, né la stessa può desumersi dall'art. 97 Cost. o dai principi del diritto tributario e dell'azione amministrativa (cfr.
art. 156 cod. proc. civ
212/2000 e dell'art. 156 cod. proc. civ.;la ricorrente denunzia l'erroneità della sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto la nullità dell'avviso di mora, omettendo di considerare che l'art.
art. 97 Cost
212/2000, che certamente prescrive l'indicazione del responsabile del procedimento, senza tuttavia dettarla a pena di nullità dell'atto; al riguardo, infatti, manca un'espressa comminatoria, né la stessa può desumersi dall'art. 97 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un. n. 11722/2010
Cass., Sez. Un. n. 11722/2010; Cass.n.
Cass. n. 1150/2019
Cass. n. 11856/2017
Cass. n. 17198/2017
fra le numerose altre Cass. n. 17198/2017; Cass.
Cass. n. 18480/2016
17198/2017; Cass. n. 18480/2016; Cass.
Cass. n. 384/2016
18480/2016; Cass. n. 384/2016); il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale di Bologna in diversa composizione, la quale, decidendo in conformità agli indicati principi, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Corte Costituzionale n. 58/2009
Sez. Un. n. 11722/2010
Cass., Sez. Un. n. 11722/2010; Cass.n.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25868/2015, proposto da: EQUITALIA CENTRO s.p.a., già Equitalia Emilia Nord s.p.a., in persona del procuratore speciale Giuseppe Barrile, rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dah" Avv.thFIORENZA SOLAINI le MARIA iszcrít il'ERESA-8ARB4NTINI, presso • a II • e u ima a eiettOdomicilior Roma, VIA CAIO MARIO n. 7, i"(ktss.0t1 Av.i. W1 i AR Mij - ricorrente - contro PAGLIERI GIOVANNI, rappresentato e difeso, per procura in calce al controricorso, dall'Avv. GIOVANNI TONINI ed elettivamente domiciliato presso l'Avv.

Claudio Garbarino in Roma, VIA BARTOLOMEO CAPASSO n. 7 - controricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - resistente- avverso la sentenza n. 715/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI BOLOGNA, depositata il 30/3/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/5/2022 dal consigliere dott. FRANCESCO CORTESI. Rilevato che: Giovanni Paglieri impugnò dinanzi alla C.T.P. di Piacenza l'avviso di mora n. 1/2010, con il quale Equitalia Emilia Nord s.p.a. (ora Equitalia Centro s.p.a.), concessionaria per la riscossione, gli intimava il pagamento della somma di € 750.971,65 in relazione a tributi IRPEF per l'anno 1991.

Nel contraddittorio con la concessionaria e l'amministrazione finanziaria, la C.T.P. dichiarò inammissibile il ricorso. Il Paglieri propose appello innanzi alla C.T.R. per l'Emilia- Romagna, la quale, nel contraddittorio con le altre parti, lo accolse; i giudici d'appello, in particolare, ritennero che l'avviso di mora fosse nullo perché privo dell'indicazione del responsabile del procedimento prevista dall'art. 7 della I. 27/07/2000, n. 212. Equitalia Centro ha impugnato tale sentenza con ricorso per cassazione affidato ad unico motivo; Giovanni Paglieri ha resistito con controricorso e l'Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione al solo fine di partecipare alla discussione della causa.

Considerato che: l'unico mezzo di ricorso deduce violazione dell'art. 7 I. 212/2000 e dell'art. 156 cod. proc. civ.;la ricorrente denunzia l'erroneità della sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto la nullità dell'avviso di mora, omettendo di considerare che l'art. 7, comma 2, lett.

a) della I. n. 212/2000 non commina affatto tale sanzione, introdotta per la prima volta dall'art. 36, comma 4-ter, d.l. 31/12/2007, n. 248 (conv. in I. n. 31 del 2008) con esclusivo riguardo alle cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati all'agente della riscossione in data successiva al 10 giugno 2008; osserva inoltre, richiamandosi a precedenti decisioni di questa Corte ed alla sentenza della Corte Costituzionale n. 58 del 2009, che la previsione dell'indicazione del responsabile del procedimento assolve ad una funzione di trasparenza e di garanzia di accesso ai documenti della p.a., in conformità a quanto previsto, nel più generale ambito del procedimento amministrativo, dall'art. 5 della I. 7/8/1990, n. 241; e che tale ultima norma detta i criteri che consentono di individuare in ogni circostanza il responsabile del procedimento quando il dirigente non vi abbia provveduto con apposita designazione; si duole, infine, del fatto che la C.T.R. non abbia in ogni caso rilevato l'intervenuta sanatoria della nullità dell'atto di mora, che aveva comunque raggiunto il suo scopo; la censura è fondata sotto entrambi i profili di violazione denunziati; la sentenza impugnata è infatti errata laddove, nel ritenere la nullità dell'avviso di mora, non ha considerato che l'art. 36, comma 4- ter, del d.l. n. 248/2007, conv. in legge n. 31/2008, commina detta sanzione soltanto alle cartelle di pagamento, con applicazione ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 10 giugno 2008;agli atti impositivi diversi, fra i quali l'avviso di mora oggetto del presente giudizio, continua ad applicarsi l'art. 7, comma 2, lett. a), I. n. 212/2000, che certamente prescrive l'indicazione del responsabile del procedimento, senza tuttavia dettarla a pena di nullità dell'atto; al riguardo, infatti, manca un'espressa comminatoria, né la stessa può desumersi dall'art. 97 Cost. o dai principi del diritto tributario e dell'azione amministrativa (cfr.

Cass., Sez. Un. n. 11722/2010; Cass.n. 1150/2019; Cass. n. 11856/2017); in ogni caso, la sentenza impugnata si è discostata dal consolidato orientamento di questa Corte secondo cui laddove, come nel caso di specie, il contribuente abbia proposto tempestivamente ricorso avverso un atto impositivo, l'eventuale nullità della relativa notificazione è sanata ex tunc per raggiungimento dello scopo dell'atto, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ. (cfr. fra le numerose altre Cass. n. 17198/2017; Cass. n. 18480/2016; Cass. n. 384/2016); il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale di Bologna in diversa composizione, la quale, decidendo in conformità agli indicati principi, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale di Bologna in diversa composizione. Così deciso