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Ordinanza — n. 18006/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against administrative seizure, ruling notification of pre-warning requires proof beyond mere receipt card.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18006/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court partially allowed the appeal against an administrative seizure order, overturning the lower tribunal's decision. The appellant argued that the seizure was invalid due to lack of proper notification and disproportionate measures, while the tax authority relied on a receipt card as proof of service. The court held that while a receipt card presumes knowledge of a registered letter, the tax authority must still provide specific evidence of the pre-warning's contents when contested, a burden the authority failed to meet.

Regesto Legislator

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Art. 1335 c.c.; Art. 26 comma 4 d.P.R. n. 602/1973: When a recipient contests the notification of a payment notice, the tax authority must prove regular service via ordinary means or registered mail with receipt, not merely by producing a return card.

Parole chiave

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administrative seizure notification proof burden of proof registered letter tax collection law opposizione al precetto esecutivo intimazione di pagamento tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 1335 c.c.
vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.
Art. 26 comma 4 d.P.R. n. 602 del 1973
e l'omessa applicazione dell'art. 26, comma 4, d.P.R.
Art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
Considerato che Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art. 360, n.
Art. 2967 cod. civ.
in riferimento all'art. 2967 cod. civ. e l'omessa applicazione dell'art.
Art. 384 cod. proc. civ.
In conclusione, in accoglimento del secondo motivo, il ricorso va accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, può essere deciso nel merito ex art. 384 cod. proc. civ. con l'accoglimento del ricorso originario proposto dalla contribuente.
artt. 115 cod. proc. civ
in riferimento agli artt. 115 cod. proc. civ.
art. 2967 cod. civ
in riferimento all'art. 2967 cod. civ.
art. 112 cod. proc. civ
civ., la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di appello incidentale subordinato e la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.
art. 91 cod. proc. civ
civ., nonché l'omessa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ.
art. 1335 c.c
vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, n. 33563 del 28/12/2018
c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione» (Cass., Sez. 5, n. 33563 del 28/12/2018, Rv.
Cass., Sez. 5, n. 30787 del 26/11/2019
Cass., n. 2790 del 2016
Cass., n. 21533 del 2017
Cass., sez. 6-5, n. 25292 del 11/10/2018
21533 del 2017), posto peraltro che nessuna norma prevede tale obbligo, né ricollega alla sua omissione la sanzione di nullità della stessa e della relativa notificazione (Cass., sez. 6-5, n. 25292 del 11/10/2018).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26262/2015 R.G. proposto da MORSELLI CARMELA, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Cammalleri; - ricorrente - contro SERIT SICILIA STA - intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Caltanissetta, n. 3458/21/2014, depositata il 12 novembre 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del14 aprile 2021 dal consigliere Maria Elena Mele. RGN 26262/2015 Ritenuto che Carmela Morselli ha impugnato avanti alla Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta l'iscrizione del fermo amministrativo eseguito da Serit Sicilia spa contestandone la nullità per omessa notifica del preavviso, nonché per omessa notifica dell'esecuzione del fermo.

Ha contestato, inoltre, la sproporzione della misura cautelare adottata rispetto al valore del credito azionato, pari ad euro 269,00, nonché l'omessa notifica delle cartelle di pagamento prodromiche al fermo. La CTP ha accolto il ricorso. La Serit ha proposto appello avanti alla Commissione tributaria regionale che lo ha accolto, ritenendo esservi la prova della notifica del preavviso di fermo, risultante dalla cartolina di ricevimento e valutando irrilevante la mancata allegazione delle cartelle di pagamento a base dell'atto di preavviso, dal momento che essere erano state in precedenza notificate alla contribuente.

Avverso tale sentenza la Morselli ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi e assistito da memoria. La Serit è rimasta intimata. Considerato che Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art. 360, n. 3 cod. proc. civ. in riferimento agli artt. 115 cod. proc. civ. e 2967 cod. civ. per errata applicazione delle regole di riparto dell'onere probatorio; motivazione incongrua e insussistenza documentale ritenuto invece sussistente dalla CTR. Il giudice del gravame avrebbe erroneamente ritenuto provata la notifica del preavviso di fermo sulla base del «mero deposito di una cartolina di ritorno», in mancanza della produzione del preavviso notificato.

Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 360, n. 3 cod. proc. civ. in riferimento all'art. 2967 cod. civ. e l'omessa applicazione dell'art. 26, comma 4, d.P.R. n. 602 del 1973; l'omessa produzione in giudizio delle cartelle di pagamento e delle relate di RGN 26262/2015 notifica. La Serit non avrebbe dimostrato la sussistenza del credito vantato non avendo provato l'avvenuta notifica delle cartelle, non avendo prodotto in giudizio né le relate di notifica e neppure le cartelle di pagamento, o le relative matrici, ma solo gli estratti informatici, irrilevanti in quanto atti interni.

Pertanto, erroneamente i giudici d'appello avrebbe ritenuto che dette cartelle fossero state notificate alla contribuente e che il credito azionato sussistesse. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'art. 360, n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di appello incidentale subordinato e la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. La CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sul gravame incidentale proposto dalla contribuente in via subordinata e con il quale essa aveva riproposto i motivi di impugnazione del fermo dedotti avanti al giudice di primo grado ma da questo non esaminati per aver accolto la censura preliminare.

Con tale appello si era denunciata la nullità del provvedimento di fermo per mancata comunicazione al contribuente ai sensi dell'art. 4 del d.m. n. 503 del 1998, nonché per difetto di prova della pretesa creditoria e per sproporzione della misura cautelare rispetto all'entità del credito. Con il quarto motivo si censura la violazione dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ., nonché l'omessa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ. La ricorrente sostiene che, in caso di accoglimento del ricorso, la decisione gravata andrebbe riformata nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di entrambi i gradi di merito.

Il primo motivo di ricorso è infondato. Oggetto di censura da parte della ricorrente (come ribadito anche nella memoria) non è la ritualità della notifica del preavviso, ovvero la mancanza di prova del ricevimento della notifica di tale atto, bensì il fatto che la CTR ha ritenuto la notifica effettuata sulla base della mera RGN 26262/2015 produzione della cartolina di ricevimento, «senza che venisse depositato agli atti del giudizio il contenuto del plico». Ritiene questa Corte che possa trovare applicazione nella specie l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo alla prova della notifica delle cartelle di pagamento.

In proposito si è affermato che «la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c. c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione» (Cass., Sez. 5, n. 33563 del 28/12/2018, Rv. 652126 - 01).

E ancora: «Nel caso di contestazione dell'atto comunicato a mezzo raccomandata, la prova dell'arrivo di questa fa presumere, ex art. 1335 c.c., l'invio e la conoscenza dell'atto, spettando al destinatario, in conformità al principio di "vicinanza della prova", l'onere eventuale di dimostrare che il plico non conteneva l'avviso» (Sez. 5, n. 30787 del 26/11/2019, Rv. 656342 - 01). Pertanto, poiché nella specie l'Agente della riscossione aveva idoneamente documentato l'avvenuta notifica del preavviso, gravava sulla contribuente l'onere di dimostrare che il plico ricevuto non conteneva tale atto.

Non avendovi adempiuto, la CTR ha correttamente ritenuto che la notifica fosse rituale. Il secondo motivo è fondato nei termini di seguito chiariti. La ricorrente ha contestato la violazione dell'art. 2697 cod. civ. per avere la CTR ritenuto avvenuta la notifica delle cartelle di pagamento prodromiche al fermo amministrativo, nonostante che non siano state prodotte in giudizio le copie e/o le matrici delle cartelle di pagamento.RGN 26262/2015 Tuttavia, la contribuente sostiene che non sarebbe stata data la prova della loro notifica, non essendo stati prodotte in giudizio le retate di notifica delle cartelle o eventuali avvisi di ricevimento.

Né di questo dà atto la CTR la quale si è limitata ad affermare che esse erano state precedentemente notificate. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ove, come nel caso di specie, la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione, l'Agente per la riscossione deve dare la prova di avere eseguito regolarmente questa notificazione, secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, oppure mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di produrre in giudizio la copia integrale della cartella di pagamento di che trattasi (v.

Cass. n. 2790 del 2016, Cass. n. 21533 del 2017), posto peraltro che nessuna norma prevede tale obbligo, né ricollega alla sua omissione la sanzione di nullità della stessa e della relativa notificazione (Cass., sez. 6-5, n. 25292 del 11/10/2018). Nella specie la CTR, a fronte della contestazione della contribuente, si è limitata ad affermare che le cartelle le erano state precedentemente notificate, senza verificare che l'Agente della riscossione avesse fornito la relativa prova nei termini sopra precisati. L'accoglimento di tale motivo consente di ritenere assorbiti le restanti censure.

In conclusione, in accoglimento del secondo motivo, il ricorso va accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, può essere deciso nel merito ex art. 384 cod. proc. civ. con l'accoglimento del ricorso originario proposto dalla contribuente. Nulla deve essere disposto sulle spese essendo la concessionaria rimasta intimata. PQM RGN 26262/2015 La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso originario. Nulla spese. Così