Cassation court dismisses appeal as late, citing 60-day appeal deadline exceeded by one day.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed one day after the mandatory 60-day deadline for appeal. The appellant argued that the underlying tax debt was time-barred under a three-year statute, but the court focused solely on procedural timeliness. Since the appeal was submitted on March 24, 2015, exceeding the March 23, 2015 deadline, the court rejected the substantive arguments regarding prescription.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 325, 326 cod. proc. civ.; An appeal filed after the statutory 60-day period is inadmissible regardless of the merits of the prescription defense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8893/2015 R.G. proposto da EQUITALIA SUD spa, rappresentato e difeso dall'Avv. Ivana Carso, con domicilio eletto in Roma, via Nomentana, n. 403, presso lo studio dell'Avv. Antonella Fiorni; - ricorrente contro POMO srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Tacchio; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 2682/15/2014 depositata il 16 dicembre 2014. RGN 8893/2015 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2022 dal Consigliere Maria Elena Mele.
Ritenuto che La società Pomo srl ha impugnato avanti alla Commissione tributaria provinciale di Bari le intimazioni di pagamento emesse da Equitalia Sud spa relative a precedenti cartelle esattoriali concernenti tasse automobilistiche. Si trattava di cinque intimazioni di pagamento, tutte notificate il 21 agosto 2021, relative a cartelle notificate alla contribuente negli anni 2001, 2003, 2004 e 2005 emesse per tasse automobilistiche inerenti gli anni 1996, 1997 e 1998. La contribuente sosteneva essere ormai intervenuta la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme portate dalle intimazioni di pagamento in quanto, ai sensi dell'art. 5, d.l. n. 953 del 1982, il termine di prescrizione è di tre anni.
La CTP accoglieva il ricorso compensando le spese del giudizio. Tale sentenza veniva appellata da Equitalia Sud avanti alla Commissione tributaria regionale della Puglia che confermava la decisione di prime cure, affermando che il potere di riscossione doveva ritenersi prescritto dal momento che era decorso il termine di tre anni previsto dall'art. 5, d.l. n. 953 del 1982. Inoltre, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla Pomo srl, condannava l'Agenzia delle entrate ed Equitalia al rimborso delle spese di entrambi gradi del giudizio.
Avverso tale pronuncia Equitalia Sud ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo. La Pomo srl ha resistito con controricorso. Considerato che Con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2846 cod. civ., dell'art. 5, d.l. n. 953 del 1982, RGN 8893/2015 modificato dall'art. 3, d.l. n. 2 del 1986, conv. in legge n. 60 del 1986. Secondo la ricorrente, la mancata impugnazione delle cartelle di pagamento presupposte agli atti di intimazione avrebbe determinato la definitività della pretesa creditoria, la quale pertanto non sarebbe più contestabile.
Di conseguenza, ai fini della prescrizione della cartella esattoriale troverebbe applicazione il termine decennale previsto dall'art. 2946 cod. civ. Pertanto, erroneamente la CTR avrebbe dichiarato la prescrizione triennale dei crediti tributari dovuti a titolo di tassa automobilistica portati dalle intimazioni di pagamento impugnate. Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla contribuente. L'eccezione è fondata. La sentenza impugnata è stata notificata dalla Pomo srl a Equitalia Sud in data 22 gennaio 2015, come risulta dalla attestazione dell'UNEP presso la Corte d'appello di Bari allegata al controricorso.
In tal caso opera il termine breve di impugnazione stabilito dagli artt. 325 e 326 cod. proc. civ. in 60 giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza' impugnata. Nella specie, tale termine scadeva il 23 marzo 2015. Dalla documentazione in atti risulta che il ricorso è stato consegnato all'Unep per la notifica soltanto il 24 marzo 2015, e dunque oltre il termine perentorio suddetto. Conseguentemente, il ricorso risulta tardivo e deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico della ricorrente.
PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro RGN 8893/2015 1.400 per compensi, oltre spese forfetarie, accessori di legge, oltre euro 200,00 per esborsi. -"---.Az5..irOtio2 - i FlUir i fol.-123 ff- ì ftj V 11,u, ci-ro Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 aprile 2022. Il Presidente meni