Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17998/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to extinguishment of the dispute via full payment of outstanding debts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17998/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished because the taxpayers fully paid their outstanding debts under the simplified debt definition procedure. The taxpayers submitted proof of payment for all tax notices and a declaration from the tax collection agency confirming the integral settlement of the disputed amounts. Consequently, the court ruled that the subject matter of the dispute no longer existed, leading to the dismissal of the appeal and the allocation of litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6, comma 3, D.L. n. 193/2016; When taxpayers fully pay outstanding debts under the simplified definition procedure and the tax authority confirms this, the litigation is extinguished due to the cessation of the subject matter of the dispute.

Parole chiave

Generato dall'IA
simplified debt definition procedure extinguishment of litigation cessation of subject matter integral payment of debts tax collection agency declaration extinction of proceedings allocation of litigation costs rimborso dell'imposta preventiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 3, D.L. n. 193/2016
i contribuenti hanno depositato documentazione attestante l’integrale versamento di quanto dovuto all’Erario per effetto dell’adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti ex art. 6, comma 3, D.L.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23711-2016 proposto da: TARANTINO SIMONA DI BUCCI GIONNI elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato ROBERTO ZAZZA, che li rappresenta e difende giusta procura speciale estesa in calce al ricorso - ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliato in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis - controricorrente– F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 23711/2016 Numero sezionale 1959/2022 Numero di raccolta generale 17998/2022 Data pubblicazione 03/06/2022 e PRIVIERO ROBERTO - intimato– avverso la sentenza n. 147/1/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’UMBRIA, depositata il 14/3/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/5/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Simona Tarantino e Gionni Di Bucci propongono ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 416/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Terni, che aveva respinto i ricorsi, riuniti, avverso avviso di accertamento in materia di imposta di registro in relazione ad atto di acquisto di immobile tra i ricorrenti e Roberto Priviero (quale venditore); atto del quale l’Ufficio assumeva essere stato simulato il prezzo di acquisto, avendo ravvisato che il prezzo di Euro 320.000,00, dichiarato nel rogito, non fosse il reale corrispettivo a fronte di quanto indicato nella proposta di acquisto (somma da pagarsi per Euro 10.000 in contanti, Euro 35.000 con assegni elencati nella scrittura e Euro 365.000 tramite mutuo); l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso, Roberto Priviero è rimasto intimato CONSIDERATO CHE 1.1. i contribuenti hanno depositato documentazione attestante l’integrale versamento di quanto dovuto all’Erario per effetto dell’adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti ex art. 6, comma 3, D.L. n. 193/2016 conv., allegando quietanze di pagamento relative alle cartelle esattoriali emesse nei loro confronti e da ultimo depositando dichiarazione resa dall’Agenzia delle Entrate Riscossione circa l’integrale intervenuto pagamento delle somme richieste con l’avviso di pagamento, impugnato in tale sede;

F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 23711/2016 Numero sezionale 1959/2022 Numero di raccolta generale 17998/2022 Data pubblicazione 03/06/2022 1.3. deve, pertanto, dichiararsi l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite stante la modalità di definizione della controversia

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 25.5.2022. Il Presidente Giacomo Stalla F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l #