Italian tax court case dismissed due to procedural extinction after deadline lapse under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax dispute extinguished because neither party requested a hearing by the December 31, 2020 deadline. The tax agency and the taxpayer argued over the definition of the dispute, but the court found no valid request for proceedings. Consequently, the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically if the deadline for requesting a hearing passes without a valid request, terminating the case and assigning costs to the prepaying party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
ricorso iscritto al n. 2402/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro - Bastianello Silvano, rappresentato e difeso dagli Avv. Antonio Ferrarelli e Saverio Gianni, con domicilio eletto in Roma, via Pompeo Magno, n. 3, presso lo studio di quest'ultimo; - RBRE S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv. Loris Tosi e Giuseppe Marini, con domicilio eletto in Roma, via di Villa Sacchetti, n. 9, presso lo studio di quest'ultimo; - Bastianello Arturo, rappresentato e difeso dagli Avv.
Rossella Zanatta e Fabio Costa, con domicilio eletto in Roma, via Bergamo, n. 3, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 749/25/2016, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn. 20101T004442000 - 2010T004724000 ed all'atto n. 2010T009437000. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 2 2o22. Il Presi nte DEPOSITATO IN CANCELLERIA ITEANCEL jfi',° 3 6