Tax appeal dismissed as process extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal process extinguished because neither party requested a hearing within the deadline set by the 2018 decree. The taxpayer and the tax agency failed to file the necessary request by December 31, 2020, despite the possibility of declaring extinction solely for the purpose of termination. Consequently, the court ruled that the proceedings ended automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes by lapse of time if parties do not request a hearing within the prescribed period, and costs remain with the anticipator.
Parole chiave
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ETO sul ricorso iscritto al n. 23886/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Lamesa Paolo (quale socio: Agroturistica Acquadolce Soc. Coop.), rappresentato e difeso dall'Avv. Ruggero Gibilisco, con domicilio eletto in Siracusa, viale Tunisi, n. 53, presso il suddetto professionista; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia Sezione staccata di Siracusa n. 860/04/2017, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn.
R3Y01T200866/2010 - R3Y03T200857/2010. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 20/2022_ Il. Presnt, — DEPOSITATO IN CANCELLERIA oogi, ___ 202Z