Tax court process extinguished due to missed deadline for simplified procedure request under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe tax court declared the proceedings extinguished because the taxpayer failed to submit the required request for simplified procedure by the statutory deadline of December 31, 2020. The taxpayer argued for a hearing under civil procedure rules, but the court found no valid objection to the time bar. Consequently, the court ruled that the process ended automatically and the costs of the extinguished proceedings remain with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically if the request for simplified procedure is not filed by the deadline, unless a hearing is requested under the third paragraph of Article 391 of the Code of Civil Procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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RETO sul ricorso iscritto al n. 27381/2017 R.G. proposto da Eco Ge Sri In Liquidazione, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Piciocchi Pietro e Manzi Andrea, con domicilio eletto in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5, presso io studio di quest'ultimo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona de Direttore pro terrpore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, c:he la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 586/2/17, pronunciata con riferimento alli atto impositivo n. TL3031-100875/14 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parli ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 cel 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente a la declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2C18, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 202U, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo corma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. C del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 2 2 Il Pre i é t , / DEPOSITATO IN CANCELLERIA O ggi 03 GI