Cassation court dismisses appeal as tax dispute extinguished by simplified settlement procedure under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the proceedings extinguished because the taxpayer filed a simplified settlement request and the deadline for objections passed without intervention. The Regional Tax Commission had previously ruled on an impositio act, but the taxpayer utilized the special procedure established by D.L. 119/2018 to resolve the debt. Consequently, the court held that the litigation ended automatically by law, leaving the costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 23 ottobre 2018 n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: When a taxpayer requests a simplified settlement and no objection is filed within the statutory period, the proceedings extinguish by operation of law, terminating the litigation without a substantive judgment on the merits.
Parole chiave
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RETO sul ricorso iscritto al n. 24688/2016 R.G. proposto da T P Tecnologie e Progettazioni S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Savito, con domicilio eletto in Roma, Piazza Benedetto Cairoli n. 2, presso lo studio dell'Avv Orazio Castellana; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia Sezione staccata di Taranto n. 955/28/2016, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. RFKCR0700254/2004.
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della k_ suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di ,7 cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 2(1512022_ Il Presidient9 - DOTATO IN CAWELLER1A 3 G l U 20 2 ogni. IL C. SPERI'0 i; CANCELL1E.Rt-: L - Vincenzo Pio Massi