Italian tax court process extinguished due to failure to request simplified procedure treatment by deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested the simplified procedure treatment within the statutory deadline. The taxpayer and the Revenue Agency failed to submit the necessary application by December 31, 2020, despite the availability of the documentation for the simplified definition. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically if the parties do not request the simplified treatment within the prescribed term, unless they subsequently apply for a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
ricorso iscritto al n. 26789/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Torti Gaetano Giovanni, Torti Cleto, Torti Alessandro e Garbelli Carla, rappresentati e difesi dagli Avv. Mariagrazia Bruzzone e Emanuele Coglitore, con domicilio eletto in Roma, via Federico Confalonieri n. 5, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 367/24/2015, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn.
T73011801596/2011 - T73011801598/2011 - T73011802018/2011 - T73011802019/2011 - T73011802026/2011 - T73011802023/2011 ed agli atti nn. T73CON200021/2012 - T73C0N200022/2012 - T73C0N200023/2012 - T73C0N200025/2012 - T73CON200028/2012 - T73CON200029/2012 - T73CON201022/2011 - T73CON201024/2011. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta ) (k „ i intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; / e che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma DE-3:-)A-1-0 IN CANCELL..ERIA Il ,Presici”. 3 GIU 2 / IL C.' PERTO Viticenz