Tax court process extinguished by expiration of deadline under Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested the hearing within the statutory deadline set by Article 6, paragraph 13 of Legislative Decree 119/2018. The appellant, Publicis Healthcare Communications Group S.r.l., challenged a regional tax commission decision regarding a simplified tax definition procedure, while the tax authority argued the process had lapsed. The court ruled that since no request for a hearing was filed by December 31, 2020, the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3 del c.p.c.: The tax procedure for simplified definitions is extinguished by the expiration of the deadline for requesting the hearing, unless parties specifically petition for its scheduling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 24896/2014 R.G. proposto da Publicis Healthcare Communications Group S.r.l. (quale incorporante Saatchi & Saachi Health S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv. Alessandra Militerno e Francesco Napolitano, con domicilio eletto in Roma, via Po n. 9, presso lo studio di quest'ultimo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2889/06/2014, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. R1P071C01014/2009.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è _I 0-9 estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 2 Ò2Z. Il Presj.dente DEPOSITATO IN CANCELLERIA 3 G I 202/ '1Y». CANCELLIERE IL CANCELLIE E' TO