Tax appeal dismissed as extinguished by statutory time limit; parties failed to request hearing within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal process extinguished because neither party requested a hearing within the statutory deadline of December 31, 2020. The appellant, Pastore Stefania, challenged a regional commission decision regarding tax definitions, while the tax authority argued the procedural lapse barred further review. The court ruled that the process terminated automatically under the specific time limit provision, leaving any advanced costs to the party who incurred them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax appeal process is extinguished by the expiration of the time limit for requesting a hearing, unless the parties explicitly request the scheduling of the hearing before the deadline expires.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 14420/2016 R.G. proposto da Pastore Stefania, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Antonio Cavallo, con domicilio eletto presso l'indirizzo pec: andrea.cavallo(amilano.pecavvocati.it , in uso al suddetto professionista; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 5315/05/2015, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn.
T9F01C102780/2013 - T9F01C102781/2013. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato;
AL che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è P-) estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 26/5» o22 Il Presidente DEPOSiTATO IN,CANCrEll ERA G ! U (1t2 7 ncp9i. i'.7,ANCELLIE HE r[z0 io Massim,,;a, IL C