Cassation court dismisses appeal as tax dispute process extinguished by statutory time limit under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax dispute process extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously ruled on the matter, but the statutory framework for simplified dispute resolution required an active request to continue proceedings. Since no such request was filed, the court applied the automatic extinction rule, leaving the process terminated and costs on the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process for simplified tax dispute resolution extinguishes automatically if parties fail to request a hearing extension within the statutory period, terminating the proceedings without further judicial intervention.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 17200/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Promens Firenze S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv. Pasquale Russo, Francesco Padovani e Guglielmo Fransoni, con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio n. 2, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 55/25/2013, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 86103T401380/2008 e la relativa cartella n. 13620090013321200.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 202202Z- / Il Presi nte - DEPOSITATO IN CANCELLERIA /—/ 3GIUM oggi, IL CANCELLIERE IL CANCELLIE r Ev 'ERTO Vincenzo Pio Massimi/iat4i?ì arr