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Ordinanza — n. 17943/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses taxpayer appeal regarding tax amnesty declaration invalidity and tax assessment timeliness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17943/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayer's cassation appeal against a regional tax commission decision confirming the invalidity of a tax amnesty declaration. The taxpayer argued that the tax authority failed to issue a formal denial of the amnesty request, violating specific tax laws, while the authority contended the amnesty was properly declared and the assessment timely. The court dismissed the appeal, ruling that the lower court correctly applied the law and that the taxpayer's procedural and substantive arguments lacked legal foundation.

Regesto Legislator

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Art. 19, comma 1, lett. h) d.lgs. n. 546/1992; Art. 9, l. n. 289/2002: The administrative authority is not obligated to issue a formal denial of a tax amnesty request if the amnesty declaration itself is legally effective, and the taxpayer bears the burden of proving the assessment's timeliness.

Parole chiave

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tax amnesty declaration tax assessment timeliness burden of proof tax authority obligation cassation appeal dismissal fiscal liability administrative procedure sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 19, comma 1, lett. h) d.lgs. n. 546 del 1992
Art. 9 l. n. 289 del 2002
Per quanto concerne l’Iva, la disposizione di cui all'art. 9 l. n. 289 del 2002 deve essere, invero, disapplicata in quanto contraria al diritto comunitario, coerentemente con quanto affermato dalla Corte di Giustizia (cfr.
Art. 16 l. n. 289 del 2002
289 del 2002, presentata dal contribuente - che non sussistesse, a carico dell'Ufficio, un obbligo di emissione di un provvedimento formale di diniego della definizione agevolata della pendenza fiscale de qua, essendo tale provvedimento previsto solo per la diversa fattispecie di cui all'art. 16 l. n. 289 del 2002.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
360 n.5 c.p.c., inteso a lamentare una asserita insufficienza della motivazione trattandosi di censura non più proponibile ex art. 360 n. 5 c.p.c., ratione temporis vigente.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
L’ottavo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., violazione dell’art.
Art. 112 c.p.c.
4 c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver la CTR omesso di pronunziare 9 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
art. 2697 c.c
3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.
art. 112 c.p
4 c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c.
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Testo completo

to la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 5737/2014 R.G. proposto da Zanda Salvatore Giovanni, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi Manzi e Cesare Glendi, con domicilio eletto presso il primo in Roma via Federico Confalonieri n. 5, giusta procura speciale notarile; – ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna n. 1/5/13, depositata l’11 gennaio 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 maggio 2022 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli. RILEVATO CHE Zanda Salvatore Giovanni ricorre per cassazione, con otto motivi, avverso la sentenza della CTR della Sardegna in epigrafe che, confermando la decisione della CTP di Nuoro, aveva ritenuto tempestivi F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 5737/2014 Numero sezionale 1631/2022 Numero di raccolta generale 17943/2022 Data pubblicazione 01/06/2022 gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate per Iva, Irpef e Irap per gli anni d’imposta 1999, 2000 e 2001, legittima la declaratoria di inefficacia del condono operata dal giudice di primo grado e fondata la ripresa fiscale avanzata dall’Amministrazione finanziaria. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

CONSIDERATO CHE 1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 546 del 1992, 9 e 16 l. n. 289 del 2002 per aver la CTR errato nel ritenere - in relazione all'istanza di condono tombale ai sensi dell'art. 9 l. n. 289 del 2002, presentata dal contribuente - che non sussistesse, a carico dell'Ufficio, un obbligo di emissione di un provvedimento formale di diniego della definizione agevolata della pendenza fiscale de qua, essendo tale provvedimento previsto solo per la diversa fattispecie di cui all'art. 16 l. n. 289 del 2002.

Dal combinato disposto degli artt. 16 l. 289/2002 - norma che si porrebbe come parametro di riferimento specifico per l'intera materia delle definizioni condonali ex l. n. 289 del 2002 - e 19, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 546/1992, che prevede espressamente tra gli atti impugnabili il "rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari", dovrebbe desumersi, ad avviso del ricorrente, la sussistenza di un obbligo a carico dell'Amministrazione di provvedere sull'istanza di condono, pur se proposta ai sensi dell'art. 9 l. n. 289 del 2002, con provvedimento espresso impugnabile dinanzi al giudice tributario. 1.1.

In mancanza di tale atto, come nel caso di specie, l’avviso sarebbe da ritenersi nullo e la sentenza, che ha confermato la declaratoria di inefficacia operata dal giudice di primo grado, erronea.

2. Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato. 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 5737/2014 Numero sezionale 1631/2022 Numero di raccolta generale 17943/2022 Data pubblicazione 01/06/2022 2.1.

Per quanto concerne l’Iva, la disposizione di cui all'art. 9 l. n. 289 del 2002 deve essere, invero, disapplicata in quanto contraria al diritto comunitario, coerentemente con quanto affermato dalla Corte di Giustizia (cfr. sentenza 17 luglio 2008, Commissione CE c/Italia, in C- 132/06), per avere la Repubblica Italiana previsto una rinuncia generale e indiscriminata all'accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso di una serie di periodi di imposta, venendo meno, così, agli obblighi imposti agli Stati membri dagli artt. 2 e 22 dir. n. 77/388/CEE (v.

Cass. n. 20068 del 18/09/2009; Sez. U, n. 3674 del 17/02/2010; Cass. n. 22250 del 26/10/2011; Cass. n. 2915 del 07/02/2013). In parte qua, dunque, la censura è inammissibile. 2.2. Con riguardo alle imposte sui redditi il motivo è infondato. In tema di condono fiscale, in caso di inefficacia del condono per qualsiasi ragione, il potere impositivo dell'Amministrazione finanziaria, già condizionato, risorge pienamente senza che essa sia tenuta, in ordine all'istanza di definizione, ad adottare alcun previo esplicito provvedimento di reiezione o di declaratoria di invalidità, quale presupposto dell'atto di accertamento notificato (v.

Cass. n. 27184 del 22/12/2014, relativa alla medesima parte; in precedenza Cass. n. 7454 del 2003 e Cass. n. 13090 del 2006). Ne deriva che la mancata notificazione al contribuente di un provvedimento motivato di rigetto dell'istanza di condono – in assenza di una disposizione che lo preveda espressamente - non comporta alcuna decadenza a carico dell'Amministrazione finanziaria, né si traduce in una violazione del diritto di difesa del contribuente, il quale resta tutelato dalla facoltà, riconosciutagli dall'art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992, di proporre, in sede di impugnazione dell'atto impositivo emesso per il recupero dell'imposta dovuta, tutte le censure deducibili avverso il provvedimento presupposto non 3 F i r m a t o D a :

P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 5737/2014 Numero sezionale 1631/2022 Numero di raccolta generale 17943/2022 Data pubblicazione 01/06/2022 notificato (Cass. n. 11458 del 06/07/2012; Cass. n. 14878 del 20/07/2016;

Cass. n. 27806 del 30/10/2019).

3. Il secondo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 14, l. n. 289 del 2002, in relazione all’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e all’art. 22, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997. 3.1. Il ricorrente lamenta che la CTR abbia ritenuto ostativa alla definizione agevolata la consegna del processo verbale di constatazione laddove la disposizione di cui all'art. 9, comma 14, l. n. 289 del 2002 prevede che il condono in questione non può trovare applicazione - tra le diverse ipotesi contemplate dalla norma - anche quando "alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo".

Reputa, pertanto, che il riferimento espresso alla "notifica" del processo verbale – atto formale che, per la sua esistenza, postula l'intervento di un agente notificatore con relativa redazione di una relata di notifica, con le forme e le prescrizioni indicate dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 – avrebbe dovuto portare la CTR a ritenere non ostativa della definizione agevolata la mera consegna dell’atto al contribuente, non equiparabile alla sua notifica nelle forme di legge. 3.2. Il motivo è inammissibile quanto all’Iva per le ragioni sopra esposte al punto 2.1.;

è infondato nel resto. 3.3. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, difatti, in tema di contenzioso tributario, la consegna del processo verbale di constatazione è equipollente alla notifica richiesta dall’art. 9, comma 14, cit., in quanto idonea a soddisfare l'esigenza di certezza sottesa alla forma speciale prescritta dal legislatore nella disposizione richiamata, stante la medesima efficacia di piena conoscenza dell'atto da parte dell'interessato (Cass. n. 14366 del 30/06/2011; Cass. n. 26702 del 18/12/2014; da ultimo Cass. n. 19388 del 08/07/2021). 4 F i r m a t o D a :

P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 5737/2014 Numero sezionale 1631/2022 Numero di raccolta generale 17943/2022 Data pubblicazione 01/06/2022 Ne deriva che, essendo pacifico tra le parti ed accertato dalla sentenza impugnata, che il pvc era stato consegnato al contribuente, sebbene non gli fosse stato notificato, sussisteva la circostanza ostativa alla definizione agevolata della vertenza fiscale, come correttamente affermato dal giudice di appello.

4. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3, n. 4 e n. 5 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 10 l. n. 289 del 2002 in relazione agli artt. 57 d.P.R. n. 633 del 1972, 43 d.P.R. n. 600 del 1973 e 3, comma 3, l. n. 212 del 2000, nonché degli artt. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 e 156, secondo comma c.p.c. o, in subordine, per vizio di motivazione. La sentenza della CTR, da un lato, sarebbe apparente (o viziata nella motivazione) per essersi limitata ad affermare, a fronte dell’eccezione di decadenza sollevata dal ricorrente, che «sono stati poi rispettati i termini per l’accertamento essendo stati prorogati per le annualità coperte da condono di due anni ai sensi dell’art. 10 della legge n. 289/2002» e, dall’altro, errata in diritto. 4.1.

Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato. 4.2. Non sussiste, in primo luogo, la denunciata apparenza della motivazione: la CTR ha esposto chiaramente il suo convincimento circa l'applicabilità della proroga dei termini per l'accertamento conseguente al fatto che il condono doveva reputarsi inefficace, ai sensi dell’art. 9, comma 14, della l. n. 289 del 2002 per effetto dell'avvenuta consegna del processo verbale di constatazione al contribuente. 4.3. Inammissibile è, poi, la denunciata violazione dell’art. 360 n.5 c.p.c., inteso a lamentare una asserita insufficienza della motivazione trattandosi di censura non più proponibile ex art. 360 n. 5 c.p.c., ratione temporis vigente. 4.4.

Infondata, infine, è la contestata errata applicazione di legge posto che la proroga biennale dei termini di accertamento, accordata 5 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 5737/2014 Numero sezionale 1631/2022 Numero di raccolta generale 17943/2022 Data pubblicazione 01/06/2022 agli uffici finanziari dall'art. 10 l. n. 289 del 2002, opera “in assenza di deroghe contenute nella legge” sia nel caso in cui il contribuente non abbia inteso avvalersi delle disposizioni di favore di cui alla suddetta legge, pur avendovi astrattamente diritto, sia nel caso in cui non abbia potuto farlo, perché raggiunto - come è accaduto nella specie - da un avviso di accertamento o da un processo verbale di constatazione notificatogli prima dell'entrata in vigore della legge (da ultimo v.

Cass.n. 33775 del 19/12/2019).

5. Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 7 l. n. 212 del 2000 in relazione agli artt. 56, quinto comma, d.P.R. n. 633 del 1972 e 42, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 per difetto di motivazione dell’avviso cui il pvc a carico di Cornelio Porcu non era stato allegato per l’intero, né era stato altrimenti ricevuto dal contribuente. 5.1. Il motivo è inammissibile. Va ricordato, infatti, che secondo il consolidato orientamento della Corte «in tema di motivazione degli avvisi di accertamento, l'obbligo dell'Amministrazione di allegare tutti gli atti citati nell'avviso (art. 7, legge 27 luglio 2000, n. 212) va inteso in necessaria correlazione con la finalità "integrativa" delle ragioni che, per l'Amministrazione emittente, sorreggono l'atto impositivo, secondo quanto dispone l'art. 3, comma 3, legge 7 agosto 1990, n. 241: il contribuente ha, infatti, diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato per integrare tale motivazione, ma non il diritto di conoscere il contenuto di tutti quegli atti, cui si faccia, rinvio nell'atto impositivo e sol perché ad essi si operi un riferimento, ove la motivazione sia già sufficiente (e il richiamo ad altri atti abbia, pertanto, mero valore "narrativo"), oppure se, comunque, il contenuto di tali ulteriori atti (almeno nella parte rilevante ai fini della motivazione dell'atto impositivo) sia già riportato nell'atto noto.

Pertanto, in caso di impugnazione dell'avviso 6 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 5737/2014 Numero sezionale 1631/2022 Numero di raccolta generale 17943/2022 Data pubblicazione 01/06/2022 sotto tale profilo, non basta che il contribuente dimostri l'esistenza di atti a lui sconosciuti cui l'atto impositivo faccia riferimento, occorrendo, invece, la prova che almeno una parte del contenuto di quegli atti, non riportata nell'atto impositivo, sia necessaria ad integrarne la motivazione» (Cass. n. 2614 del 10/02/2016;

Cass. n. 26683 del 18/12/2009; v. anche Cass. n. 24417 del 05/10/2018). 5.2. La decisione della CTR, nel rilevare che «le risultanze delle indagini risultano tutte contestate al contribuente, in particolare le risultanze delle indagini eseguite dalla GDF presso le compagnie di navigazione e la parte è stata invitata a fornire chiarimenti senza che vi provvedesse; anche il verbale redatto nei confronti del sig. Cornelio Porcu, che costituisce l’allegato 18 al pvc fu regolarmente portato a conoscenza dello Zanda per la parte che lo riguarda. Né questi poteva pretendere che gli fosse portato a conoscenza l’intero verbale di contestazione redatto a carico del Porcu, non avendo a ciò alcun interesse», si è correttamente attenuta ai principi sopra esposti.

E, del resto, la doglianza appare inammissibilmente carente non avendo in alcun modo dedotto o articolato – in ispecie a fronte del puntuale accertamento in fatto operato dal giudice d’appello - quali altre parti del citato pvc, non riprodotte nell’avviso o non allegate, né portate a conoscenza, fossero necessarie ad integrarne la motivazione.

6. Il quinto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 60, primo comma, lett. a), d.P.R. n. 600 del 1973, 3 e 14 l. n. 890 del 1982 e 148 c.p.c. per l’inesistenza delle notifiche, effettuate direttamente dall’Ufficio a mezzo del servizio postale, in quanto mancanti della relata. 6.1. Il motivo è inammissibile. 6.2. La doglianza, in primo luogo, non censura l’ulteriore ratio della decisione che ha affermato che «ogni eventuale vizio sarebbe sanato dalla tempestiva difesa di merito del contribuente». 7 F i r m a t o D a :

P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 5737/2014 Numero sezionale 1631/2022 Numero di raccolta generale 17943/2022 Data pubblicazione 01/06/2022 In ogni caso, costituisce principio assolutamente consolidato che la notifica dell’avviso di accertamento – come anche delle cartelle di pagamento – può essere effettuata, come nella specie è incontroverso e risulta accertato dalla CTR, direttamente dall’Ufficio a mezzo del servizio postale universale e, in tal caso, non è prevista né richiesta – tra l’altro – la redazione della relata di notifica (v. tra le tante Cass. n. 15284 del 10/06/2008;

Cass. n. 17598 del 28/07/2010; Cass. n. 9111 del 06/06/2012; Cass. n. 1207 del 21/01/2014; Cass. n. 6395 del 19/03/2014; Cass. n. 4567 del 06/03/2015; Cass. n. 20918 del 17/10/2016; Cass. n. 12351 del 15/06/2016; Cass. n. 17248 del 13/07/2017; Cass. n. 4275 del 21/02/2018; Cass. n. 9240 del 03/04/2019; Cass. n. 34007 del 19/12/2019; Cass. n. 10131 del 28/05/2020), orientamento che ha trovato riscontro nelle stesse decisioni della Corte costituzionale (v. Corte cost. n. 175 del 2018).

7. Il sesto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. Rileva, in particolare, che la pretesa fiscale dell’Ufficio si fondava essenzialmente sull'assunto che il contribuente, all'epoca svolgente l'attività di trasportatore, avrebbe anche commercializzato legname, acquistandolo e rivendendolo a terzi, sicché la relativa prova del fatto costitutivo, contestato, era a carico dell'Amministrazione finanziaria La CTR, per contro, aveva posto a suo carico l’onere di provare - in relazione alla circostanza da lui dedotta, secondo cui la legna sarebbe stata ritirata presso il venditore per conto terzi e consegnata agli effettivi acquirenti mediante 88 viaggi, i cui corrispettivi non erano stati fatturati, ma contabilmente dichiarati nelle rimanenze finali - chi fossero detti acquirenti, nonché di allegare le ragioni per le quali la relativa fatturazione era stata omessa. 7.1.

Il motivo è infondato e al limite dell’inammissibile. 8 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 5737/2014 Numero sezionale 1631/2022 Numero di raccolta generale 17943/2022 Data pubblicazione 01/06/2022 7.2.

La CTR, difatti, – secondo le corrette regole del ragionamento presuntivo – ha, dapprima, esposto chiaramente i dati acquisiti dalla Guardia di Finanza presso il venditore Cornelio Porcu, il quale aveva dichiarato di avere venduto allo Zanda notevoli quantità di legna da ardere dietro pagamento della merce, con ciò fornendo un consistente elemento probatorio a sostegno del convincimento dell'Ufficio che il contribuente svolgesse anche l'attività di commercio di legna nell'anno 1998. Ha, poi, dato conto del fatto che presso le compagnie di navigazione, che avevano trasportato materialmente la legna, la Guardia di Finanza aveva accertato che lo Zanda aveva effettuato, in quell'anno, ben 108 (e non 88) viaggi, i cui corrispettivi non risultavano registrati in contabilità.

Infine, ha dato conto del fatto che, a fronte di tali contestazioni, fondate su circostanze di indubbio valore e spessore sul piano presuntivo, nessun elemento di segno contrario aveva fornito il contribuente, sia in sede di accertamento che nel corso del giudizio. In altri termini, mentre l’Ufficio aveva idoneamente fornito la prova della contestazione, il contribuente non aveva assolto quella, contraria, su esso conseguentemente incombente, esclusa, dunque, ogni asserita violazione dei criteri di riparto dell’onere probatorio.

8. Il settimo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., omessa motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio, con riguardo, in ispecie, all’apprezzamento delle rimanenze finali. 8.1. Il motivo è inammissibile, risolvendosi in una contestazione sulla sufficienza e adeguatezza della motivazione, doglianza non più proponibile ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. ratione temporis applicabile, venendo in rilievo decisione pubblicata nel gennaio 2013.

9. L’ottavo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver la CTR omesso di pronunziare 9 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 5737/2014 Numero sezionale 1631/2022 Numero di raccolta generale 17943/2022 Data pubblicazione 01/06/2022 sulla domanda per cui, con riguardo all’avviso per l’anno 1999, non doveva essere applicata alcuna sanzione poiché “non vi è stata evasione fiscale e l’atto accertativo non ha fondamento logico giuridico e fiscale”. 9.1.

Il motivo è infondato. La CTR, infatti, ha espressamente affermato «ogni altra considerazione resta assorbita», statuizione con cui, dunque, ha inequivocabilmente rigettato le ulteriori residue censure, sicché non sussiste il vizio di omessa pronuncia.

10. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese sono regolate come in dispositivo per soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna Zanda Salvatore Giovanni al pagamento delle spese a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in complessive € 8.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 5 maggio 2022 Il Presidente Giuseppe Fuochi Tinarelli 10 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E