Tax court process extinguished by statutory time limit; parties failed to request hearing within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax dispute extinguished because neither party requested a hearing before the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously denied the simplified settlement request, but the statutory time bar applied regardless of that denial. Consequently, the court ruled the proceedings terminated and assigned costs to the party that had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished if parties fail to request a hearing within the statutory period, terminating the litigation and assigning costs to the party that advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 1145/2019 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Cozzi Giovanna + Matthaes Patrizia Marta + Matthaes Frank Martin Kurd + Matthaes Peter + Matthaes Kora + Matthaes Thomas Steffen Massimo, rappresentati e difesi dall'Avv. Pietro Piccone Ferrarotti, con domicilio eletto in Roma, via dei Caprettari n. 70, presso lo studio del suddetto professionista; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 619/05/2018, pronunciata con riferimento all'atto n. 201699901183.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 1.19 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Romaq Sidente MPOSITATO IN CANCEILLIA 01 6 1t122a oggt, - IL CANCEL