Tax court process extinguished by expiration of simplified procedure deadline without party request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax dispute process extinguished because neither party requested a hearing by the December 31, 2020 deadline. The taxpayer submitted documentation for the simplified procedure, but no formal request for a hearing was filed, and the tax authority did not deny the definition. Consequently, the court ruled that the process ended automatically under the specific statute, leaving procedural costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; The tax procedure for simplified definition is extinguished by the expiration of the deadline for requesting a hearing if no party intervenes, with costs borne by the anticipator.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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RETO sul ricorso iscritto al n. 12264/2015 R.G. proposto da z Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro New Majestic Spa, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Centore Paolo e D'Ayala Valva Francesco, con domicilio eletto in Roma, viale dei Parioli, n. 43, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia sez. staccata di Brescia n. 5761/65/14, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn.
T9M030200742 e T9M030200798. ).\ 1)9> -11l' Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata 1 della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. 2 DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma I 7 ente R., CANCELLIERE ESPERTO «