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Decreto — n. 17767/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court process extinguished by statutory time limit; parties failed to request hearing within deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 17767/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The tax court declared the proceedings extinguished because neither party requested a hearing before the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had issued a decision in 2016, but the specific law governing simplified dispute resolution required parties to act within the set timeframe. Since no request for a hearing was filed and no denial was issued, the legal process automatically terminated, leaving costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax dispute resolution procedure extinguishes automatically if parties fail to request a hearing within the statutory deadline, terminating the process without a substantive judgment on the merits.

Parole chiave

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tax procedure extinction statutory time limit simplified dispute resolution hearing request deadline automatic process termination contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 19084/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Dal Service S.a.s. di Murante Pasquale Gerardo & C. e Pasquale Gerardo Murante, rappresentati e/k0,-c. certuke e difesi dall'Avv.vAndreina Gastaldo, con domicilio eletto in Roma, viale dei Parioli n. 43, presso lo studio dell'Avv. Francesco D'Ayala Valva; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 373/22/2016, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn.

T9D013D06006/2012 - T9D022B05288/2012. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma ... 2z Ù /O e i OZ2_ IL CANCELLIERE ESPERTO