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Decreto — n. 17766/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 17766/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax appeal extinguished because neither party requested a hearing within the deadline set by the 2018 tax reform law. The appellant, Torri Srl, challenged a regional commission's decision regarding a simplified tax definition procedure, but no formal request for a hearing was filed before December 31, 2020. Consequently, the court ruled that the procedural timeline expired, terminating the case and assigning any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically if parties fail to request a hearing within the statutory period, terminating the litigation and leaving advanced costs to the advancing party.

Parole chiave

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tax appeal extinguishment statutory deadline failure simplified tax definition procedural time limit costs allocation rule contenzioso tributario tempestività tributaria differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

sul ricorso iscritto al n. 26548/2018 R.G. proposto da Torri Srl, rappresentata e difesa dalli Avv. Corti Pio, con domicilio eletto in Roma, via Chiusi, n. 31, presso lo studio di quest'ultimo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regiona le della Lombardia n. 667/21/18, pronunciata con riferimento all' atto impositivo n. T9Y0:30200223/15 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'ari:. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 cel 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente a la declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. f del di. n. 119 dei 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma IL CANCELLIERE ESPERTO Dott„