Tax court process extinguished due to failure to request settlement within statutory deadline under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a settlement within the deadline set by Article 6, Paragraph 13 of D.L. 119/2018. The appellant, Assicurazioni Lippa, challenged a regional tax commission decision regarding a simplified tax definition procedure, while the opposing party argued for the process's continuation. The court ruled that without a timely request for settlement, the procedural term expired on December 31, 2020, legally terminating the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 D.L. 119/2018; Art. 391, para. 3 c.p.c.: The tax procedure for simplified definitions is extinguished if parties fail to request settlement within the statutory period, with costs borne by the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 27882/2018 R.G. proposto da Assicurazioni Lippa di Lippa Marcello S.n.c., rappresentato e difeso dall'Avv. Walter Tammetta, con domicilio eletto in Roma, Via Vincenzo Ugo Taby, n. 19, presso lo studio dell'Avv. Pietro Pennarella; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore; CéTétTiVWrn —érrE la a in oma, via sei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che laj f3iresenta e difende); al avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1737/06/2018, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TKF021301590.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Roma/ k DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO 12022_ Il Presid IL CANCELLIERE ESPERTO