Tax appeal dismissed as extinguished by statutory time limit; parties failed to request hearing extension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal extinguished because neither party requested a hearing extension before the statutory deadline expired. The appellant, Assicurazioni Lippa, challenged a regional commission decision regarding a simplified tax definition procedure, while the tax authority argued the process ended automatically. The court ruled that without an explicit request to fix a hearing date under the relevant civil procedure code, the procedural term lapsed, terminating the case and leaving costs with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When a simplified tax procedure expires without a request to fix a hearing, the process is extinguished by operation of law, and the party who advanced costs bears the expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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RETO sul ricorso iscritto al n. 27878/2018 R.G. proposto da Assicurazioni Lippa S.n.c. di Lippa Marcello & C. (in persona legale rappresentante: Lippa Marcello), rappresentata e difesa dall'Avv. Walter Tammetta, con domicilio eletto in Roma, via Vincenzo Ugo Taby, n. 19, presso il Sig. Pietro Pernarella; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore;ffeTtivamenn) •omici la a in •oma, via ei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difena) avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1089/17/2018, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TKF021301582. 1\171' v v Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata 4,91 della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma C7-,NCil:I.L:FY\ , Il Pre5rideAte fL 0.2./0.e..[2.022- v-i- 7 IL CA