Court allows taxpayers' appeal, ruling that trust creation without actual wealth transfer does not trigger proportional mortgage and land taxes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the taxpayers' appeal against the Regional Tax Commission's decision to impose proportional mortgage and land taxes on a trust creation. The taxpayers argued that no actual transfer of wealth occurred because the settlor, trustee, and beneficiary were the same person, citing established case law requiring a stable patrimonial attribution for tax liability. The court agreed, holding that the segregation effect of the trust alone is insufficient to justify the tax without a genuine transfer of assets.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2 comma 47 d.l. 262/06; Art. 53 Cost.: The creation of a destination bond alone does not constitute an independent basis for a new tax; an actual transfer of wealth through stable patrimonial attribution is required, which is absent in self-declared trusts where the settlor, trustee, and beneficiary coincide.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2139/2016 R.G. proposto da: Paganini Dario Sergio, Paganini Lucia e Paganini Chiara, res.in Busto Garolfo (MI), tutti rappresentati e difesi in giudizio dagli avv.ti Guido Luigi Battagliese e Vittorio Buonaguidi di Milano nonché Franco Carlini di Roma, presso quest’ultimo el.dom.ti, come da procura in atti, in P.za Cola di Rienzo 92; - parte ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore; - parte intimata - Ricorso avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale Lombardia n. 1863/2015 del 6 maggio 2015;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 maggio 2022 dal Consigliere Giacomo Maria Stalla; Rilevato che: § 1. I Paganini propongono quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimi l’avviso di accertamento e la conseguente cartella di pagamento loro notificati per imposta proporzionale ipotecaria (2%) e catastale (1%) sull’atto 16-30 settembre 2010; atto istitutivo del trust familiare ‘Chiara-Lucia’, con disponente, trustee e beneficiario principale individuato in Dario Sergio Paganini (padre).
F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 2139/2016 Numero sezionale 1974/2022 Numero di raccolta generale 17749/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: - per quanto l’atto istitutivo in questione non avesse comportato un effettivo e reale trasferimento immobiliare, l'imposta ipocatastale era purtuttavia dovuta in misura proporzionale in conseguenza della costituzione del vincolo di destinazione ex art.2, comma 47, dl 262/06 conv.in l. 286/06; - diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, l'effetto segregativo proprio del trust costituiva il presupposto dell'imposizione, indipendentemente dal fatto che disponente e beneficiario del trust coincidessero nella stessa persona fisica.
Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dalla Agenzia delle Entrate intimata. § 2. Con i quattro motivi di ricorso si deduce, sotto vari profili, la violazione degli artt. 2 d.l. 262/06 cit. e 53 Cost. in relazione agli artt. 2 e 10 d.lvo 347/90. Per non avere la Commissione Tributaria Regionale considerato (senza neppure pronunciarsi sulla relativa eccezione, con conseguente violazione altresì dell’art.112 cod.proc.civ.) che, in tanto poteva ritenersi applicabile l'imposta ipocatastale in misura proporzionale, in quanto l'atto tassato comportasse un effettivo trasferimento di ricchezza giustificativo di trascrizione e voltura catastale.
Nel caso di specie, per contro, questo presupposto non si era verificato, dal momento che il solo vincolo di destinazione non implicava alcun reale trasferimento e che, inoltre, gli immobili erano stati conferiti nel trust da Dario Paganini che fungeva al contempo, non solo come trustee, ma anche come beneficiario finale. Diversamente ragionando, si ponevano fondati dubbi di legittimità ex art.53 Cost. della tassazione proporzionale. § 3. I motivi, suscettibili di trattazione unitaria per la stretta connessione delle censure con essi sollevate, sono fondati perché in linea con l’indirizzo di legittimità negli ultimi anni affermatosi – ed ormai consolidatosi in moltissime pronunce di questa Corte – a composizione di un pregresso non sempre lineare percorso interpretativo.
Ciò nel senso che (Cass.n. 16699/19): “- la costituzione del vincolo di destinazione di cui all’art. 2 co.47 d.l. 262/06, conv.in l. 286/06, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione; - per l’applicazione dell’imposta di donazione, così F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 2139/2016 Numero sezionale 1974/2022 Numero di raccolta generale 17749/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale; - nel trust di cui alla l. 364/89, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’ Aja 1^ luglio 1985, un trasferimento così imponibile non è riscontrabile né nell’atto istitutivo né nell’atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee – in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione - ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo.” Si tratta di indirizzo, come detto, innumerevoli volte ripreso e ribadito, anche con riguardo al trust c.d.
‘autodichiarato’ (come il presente) per coincidenza di disponente, trustee e benficiario, ed anche con specifico e coerente riguardo all’imposta ipotecaria e catastale (qui dedotta): tra le altre, Cass.nn. 13/21, 224/21, 22569/21, 2897/20, 5766/20, 7003/20, 29507/20, 8082/20, 19167/19, 16699/19, 21614/16. A questa giurisprudenza qui ci si richiama integralmente. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale impugnata, che si è discostata da questi principi (invero già affermati dal primo giudice), va pertanto cassata. Non essendo necessari accertamenti in fatto, sussistono i presupposti ex art.384 cod.proc.civ.per la decisione nel merito, mediante accoglimento del ricorso originario dei contribuenti.
Le spese dell’intero giudizio vanno compensate in ragione del consolidarsi soltanto negli ultimi tempi di un indirizzo interpretativo prima assai controverso.
P.Q.M.
La Corte - accoglie il ricorso; - cassa la sentenza impugnata e decide nel merito mediante accoglimento del ricorso originario di parte contribuente; - compensa le spese. Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile, riunitasi con modalità da remoto in data 26 maggio 2022. Il Presidente Domenico Chindemi F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .