Cassation appeal dismissed as litigation extinguished by prior settlement agreement with the municipality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the underlying dispute was resolved by a prior out-of-court settlement agreement. The appellant, Gennaro Tortora, had previously reached a transactional agreement with the Municipality of Marcianise regarding the waste tax liability, thereby eliminating the interest to pursue the case. Consequently, the court ruled that no further procedural steps were necessary and dismissed the appeal with offsetting costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 46 d.lgs. 546/92; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002: A cassation appeal is extinguished when the subject matter of the dispute has ceased to exist due to a prior settlement agreement, rendering the litigation moot.
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17469/2014 R.G. proposto da: Tortora Gennaro, titolare della omonima ditta individuale corrente in Marcianise (CE), rappresentato e difeso in giudizio dall’avv.Vincenzo Bizzarro di Capodrise (CE), domiciliato ex lege in Roma, P.za Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; - ricorrente - contro Comune di Marcianise, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore; - parte intimata – e nei confronti di Equitalia Sud spa, in persona del legale rapp.nte pro tempore, sede di Napoli; - parte intimata – e Tarì scpa, in persona del legale rapp.nte pro tempore; - parte intimata - Ricorso avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale Campania n.250/31/14 del 13/1/14;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.5.2022 dal Consigliere Giacomo Maria Stalla; Rilevato che: F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 17469/2014 Numero sezionale 1973/2022 Numero di raccolta generale 17745/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 § 1.
Gennaro Tortora ha proposto quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittima la cartella di pagamento a lui notificata dall’agente per la riscossione in relazione al mancato pagamento della Tarsu 2011; ciò con riguardo ai rifiuti prodotti presso la ditta di cui era titolare presso il Centro Orafo Tarì di Marcianise. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che la tassa fosse dovuta, in ragione della effettiva produzione da parte del ricorrente di rifiuti assimilati dal Comune, per qualità e quantità, ai solidi urbani (art.62 d.lvo 507/93).
Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dal Comune di Marcianise nè dalle altre parti intimate. § 2. Con dichiarazione 15.5.2019 il difensore del ricorrente Tortora, munito del relativo potere, ha riferito dell’avvenuta definizione della lite in forza dell’allegato accordo stragiudiziale 30.9.2014 con il Comune di Marcianise (accordo coinvolgente anche altre ditte orafe operanti presso il centro Tarì), con conseguente venir meno dell’interesse al ricorso. Ha quindi chiesto la declaratoria di estinzione del processo per cessata materia del contendere, a spese compensate (art.46 d.lgs. 546/92).
L’istanza è stata da ultimo reiterata con memoria 16.3.2022. Visto quanto sopra, si rileva il sopravvenuto venir meno dell’interesse ad agire in capo al ricorrente, attesa la cessata materia del contendere in forza del su richiamato accordo transattivo intercorso con l’ente impositore. Il processo va dichiarato estinto, compensate le spese. Visto l’esito definitorio del giudizio, si ritiene che non sussistano i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;
P.Q.M.
La Corte - dichiara estinto il processo, spese compensate. F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 17469/2014 Numero sezionale 1973/2022 Numero di raccolta generale 17745/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile, riunitasi con modalità da remoto in data 26 maggio 2022. Il Presidente Domenico Chindemi F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l